QUANTO TEMPO HO PER ACCETTARE UN'EREDITA' O RINUNCIARVI?
Dall'apertura della successione, i soggetti chiamati per legge o testamento ad acquistarla hanno dieci anni di tempo per accettarla o rinunciarvi (art. 480 c.c.).
Ciò a condizione che il chiamato non sia in possesso di alcun bene ereditario, perché in tal caso deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e se non lo fa viene considerato, una volta decorso il termine, erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
In tutti gli altri casi, tuttavia, il termine decennale è decisamente lungo e per evitare situazioni di stallo e incertezza sulla titolarità dei beni facenti parte dell'asse ereditario il legislatore italiano ha previsto un istituto, l'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), che consente a chiunque vi abbia interesse, prima del decorso del termine decennale, di chiedere al tribunale la fissazione di un termine al chiamato, termine entro il quale egli deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità.
La maggior parte delle volte l'accettazione dell'eredità risulterà da una dichiarazione apposita del chiamato (in un atto pubblico o una scrittura privata - accettazione espressa) oppure, indirettamente, dal compimento di un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (accettazione tacita - art. 476 c.c.).
La rinunzia, invece, dovrà necessariamente risultare da una dichiarazione espressa in forma solenne: la legge prevede che la dichiarazione di rinuncia debba essere raccolta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. e inserita nel registro delle successioni.
La seconda modalità non comporta alcun costo.