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SONO STATO OPERATO IN OSPEDALE, MA L’INTERVENTO NON E’ ANDATO COME MI AVEVANO ASSICURATO. RITENGO DI ESSERE STATO VITTIMA DI UN ERRORE MEDICO. COSA POSSO FARE?

Ogni volta che si ritiene di essere vittime di un errore medico, è prudente rivolgersi ad un avvocato per l’inquadramento del caso e per prendere consapevolezza dei propri diritti.

Se, all’esito del colloquio, l’avvocato avrà verificato che le sensazioni del cliente possono essere corrette, lo farà sottoporre a visita medico legale da un professionista di fiducia, che accerterà l’esistenza dell’errore medico nonché l’entità del danno e delle lesioni conseguenti.

È molto importante tenere presente, infatti, che l’accertamento dell’errore medico non giustifica di per sé una richiesta di risarcimento, mentre occorre un accertamento rigoroso che l’errore medico ha determinato un preciso danno, il quale non si sarebbe verificato se il sanitario avesse operato con la dovuta diligenza, prudenza e perizia.

L’accertamento di questo nesso causale tra l’errore medico e il danno è fondamentale.

Ciò premesso, la responsabilità medica investe di norma sia l’ambito civile che quello penale, si configura cioè sia come reato che come inadempimento della specifica obbligazione di cura del paziente.

 

In ambito civile, la responsabilità medica genera un danno risarcibile che si può dividere per comodità espositiva nelle seguenti categorie:

  • Il danno biologico: è la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Si misura in punti percentuali.
  • Il danno morale: è la sofferenza soggettiva cagionata dal fatto illecito in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente.
  • Il danno patrimoniale: si parla di danno patrimoniale quando l’evento dannoso colpisce il soggetto assicurato e ne danneggia in modo diretto il patrimonio economico. A differenza del danno biologico e di quello morale, che sono gli altri danni che colpiscono la persona, il danno patrimoniale può essere ricondotto soltanto alla sfera economica del soggetto, quindi esclusivamente alle sue mancate capacità di guadagno, in quanto pregiudicate dalla lesione conseguente all’errore medico.

Esistono due tipologie di danno patrimoniale: il lucro cessante e il danno emergente.

Il lucro cessante calcola la quantità di guadagno che l'assicurato non potrà percepire e aggiungere al suo patrimonio a causa dell'evento che lo ha colpito e danneggiato. In sostanza, nella categoria del lucro cessante rientrano tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona perderà a causa dell'evento. Quindi, per fare un esempio, se a causa di un incidente, un cantante non può partecipare a un concerto che gli avrebbe fatto guadagnare 1000 euro, proprio in quei 1000 euro è da quantificare il lucro cessante.

Invece, il danno emergente viene definito dal codice civile come "perdita subita" come conseguenza dell’evento dannoso. In sede di risarcimento, quindi, si calcolerà come danno patrimoniale la diminuzione quantitativa del patrimonio del danneggiato causato, ad esempio, dalle spese di cura presenti e future, dalle eventuali spese di sepoltura, dalle spese per l'attività stragiudiziale finalizzata all’ottenimento del risarcimento.



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