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Negoziazione / Mediazione

Strumenti di determinazione alternativa delle controversia Mediazione e Negoziazione assistita

Negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento due strumenti di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie, a cui le Parti hanno sempre la facoltà di ricorrere ed in alcuni casi l’obbligo di esperire, prima di agire l’Autorità giudiziaria competente.

La “Procedura di negoziazione assistita” introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162 è obbligatoria nelle seguenti controversie:

  • In materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • Aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ad € 50.000,00 esclude quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria e quelle concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

A seguito del conferimento dell’incarico, lo Studio provvederà ad inoltrare alla controparte l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

Qualora l’invito venisse accolto, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, si procederà alla stipulazione della convenzione di negoziazione e successivamente alla fase negoziale, che si potrà definire con la conclusione o meno dell’accordo transattivo.

Diversamente, nel caso in cui controparte non aderisca all’invito, palesando il suo rifiuto od omettendo di rispondere, l’avvocato che ha promosso il procedimento potrà certificare la dichiarazione di mancato accordo e procedere in sede giudiziaria.

Lo Studio quindi assisterà il Cliente in ogni fase del procedimento, impiegando tutta la propria esperienza e professionalità al fine di sfruttare le potenzialità e velocità di tale strumento di definizione alternativa delle controversie, nel quale il professionista assume un ruolo indispensabile al fine di tutelare appieno i diritti del Cliente.

Viceversa, la Mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 28/2010 è stata dapprima dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, è successivamente reintrodotta dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013.

In vigore dal 20 settembre 2013 è uno strumento di definizione alternativa delle controversie affidata, in questo caso, ad un organo imparziale (il Mediatore) che assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, formulando una proposta conciliativa.

La mediazione può essere facoltativa ovvero scelta dalle parti o delegata ovvero disposta dal Giudice in corso di causa.

E’ altresì obbligatoria nel caso di controversie ricadenti nelle seguenti materie:

  • Condominio;
  • Diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, servitù)
  • Divisione
  • Successione ereditaria;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di azienda;
  • Risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche in questo caso lo Studio, ricevuto l’incarico dal Cliente, provvederà ad assisterlo in ogni fase del procedimento, dalla scelta dell’Ente di mediazione, alla predisposizione della domanda o adesione, all’assistenza in tutti gli incontri di mediazione al fine conseguire il massimo risultato possibile.

Lo Studio riserva molta attenzione e attribuisce grande importanza a tali forme di risoluzione alternativa delle controversie, che possono essere un valido strumento di rapida definizione delle controversie, con contenimento dei costi per il Cliente, avendo cura di garantire l’assistenza professionale che gli consenta di conseguente un utile risultato.

Grazie al Decreto Legge n. 132/2014, convertito nella Legge162/2014, nell’ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, la coppia che vuole separarsi o divorziare consensualmente può scegliere tra due nuove opzioni,che riducono notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Laconvenzione di negoziazione assistitada almeno un avvocato per partepuò essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero per l’ipotesi di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti.

In assenzadi figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta.

In presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita va trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica, il quale se ritiene che l’accordo risponde agli interessi dei figli rilascia l’autorizzazione, altrimenti lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo di negoziazione assistita va consegnato a cura dell’avvocato al comune competente entro dieci giorni dal rilascio del nulla osta/autorizzazione, per le trascrizioni e annotazioni di legge.

SEPARAZIONE, DIVORZIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Ai sensi dell’art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014 i coniugi possono concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Possono valersi di tale procedura i coniugi che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, nel caso in cui la coppia non abbia figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Quanto al procedimento, l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, le dichiarazioni che esse vogliono separarsi o divorziare secondo le condizioni tra esse concordate o modificare quelle in essere. Poi invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione delle dichiarazioni per la conferma dell’accordo.

Lamancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

 



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