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Potestà e responsabilità genitoriale

Il D.Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha profondamente innovato la materia del diritto di famiglia. Tra le novità più importanti, anche e soprattutto per il suo significato simbolico, l’eliminazione del concetto di potestà dei genitori, tradizionalmente intesa come complesso di poteri esercitati sui figli sino al raggiungimento della loro maggiore età. Ovunque, nell’ordinamento, la potestà genitoriale viene ora ad essere ridefinita dalla sintesi concettuale europea «responsabilità genitoriale»: “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita” (cfr., art. 2, n.7 Reg. CE n. 2201/2003).

 

Si è, quindi, voluto porre l’accento sui figli e significare che i poteri dei genitori nei loro confronti sono funzionali al loro benessere e alla loro armonica crescita e, in quanto tali, vanno esercitati con senso di responsabilità e spirito di servizio.

Recita, infatti, il nuovo testo dell’art. 315 bis c.c. (commi I e II): “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

 

Il soggetto titolare della responsabilità genitoriale (i genitori stessi ovvero il tutore, in loro assenza) non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuitigli dalla legge nell’interesse del minore né vi può rinunciare.

In particolare, la responsabilità genitoriale consiste nell'attribuzione ai genitori o al tutore del potere (sancito per legge) di proteggere, educare e istruire il minore e di curarne gli interessi. 

Il titolare della responsabilità genitoriale agisce, quindi, come rappresentante legale del minore, che è privo della capacità di agire sino alla maggiore età.

La responsabilità genitoriale dura fino alla maggiore età del figlio (o alla sua emancipazione) ed è esercitata di regola congiuntamente da entrambi i genitori, tranne ipotesi eccezionali, in cui è esercitata in maniera esclusiva da uno solo (art. 337 quater c.c. – link).

In caso di contrasto tra i genitori o di conflitto di interessi tra di essi, ciascuno di loro può chiedere l'intervento del giudice, che può anche nominare un curatore speciale dei figli.

La responsabilità genitoriale comporta una serie di poteri-doveri sul figlio, quali quello di custodirlo (destinando il proprio domicilio al minore), allevarlo (fornendogli il necessario per vivere e crescere), educarlo, istruirlo, rappresentarlo (compiendo atti giuridici in suo nome e per suo conto), amministrare la gestione dei suoi rapporti patrimoniali conservandone la sostanza e usufruendo dei suoi beni senza alterarne la destinazione d'uso. 

Allorquando uno od entrambi i genitori violano o trascurano i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusano dei relativi poteri, con grave pregiudizio dei figli, il giudice può disporre la decadenza del genitore dalla potestà ovvero altre misure meno invasive, ma comunque limitative dei poteri normalmente riconosciuti ai genitori.



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