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Trasferimento del genitore collocatario: quando la bigenitorialita’ viene sacrificata

Trasferimento del genitore collocatario: quando la bigenitorialita’ viene sacrificata

 

AVV. FULVIA FOIS

RISPONDO volentieri a questo quesito che mi viene spesso posto da parte di genitori separati e divorziati, che non sono collocatari prevalenti dei figli minori.

Qualora, infatti, i figli siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, verrà disposto il collocamento prevalente degli stessi presso la casa paterna o materna, mentre per l’altro genitore – detto non collocatario - saranno determinati i tempi e i modi in cui potrà esercitare il diritto di visita.

Quello che, tuttavia, preoccupa davvero tantissimi genitori non collocatari, è la possibilità che l’altro genitore possa trasferirsi, magari a centinaia di chilometri di distanza, per cogliere un’opportunità lavorativa o per stare più vicino ai propri familiari, portando con sé i figli e così pregiudicando di fatto l’esercizio del diritto di visita.

Innanzitutto, il dato normativo, in particolare l’art. 337 sexies c.c. afferma che in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.

Ciò significa che qualora il genitore collocatario voglia trasferirsi, dovrà necessariamente comunicarlo all’altro.

Ma cosa succede se l’altro genitore è contrario al trasferimento?

In questo caso, tanto il genitore che intende trasferirsi, quanto il genitore che si oppone al trasferimento, potrà rivolgersi al Tribunale affinché, ascoltati entrambi i genitori e, se possibile, anche il minore, assuma la decisione maggiormente rispettosa dell’interesse di quest’ultimo.

Ma quali sono i criteri che il Giudice è chiamato a valutare e a porre alla base della propria decisione?

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Giudice deve considerare innanzitutto l’interesse del minore a mantenere invariata la propria residenza intesa quale centro di interessi e di relazioni affettive, mettendola a sistema con l’interesse al trasferimento del genitore richiedente, nonché con i motivi fondanti l’opposizione dell’altro genitore.

Tuttavia, il tanto richiamato diritto alla bigenitorialità non sempre risulta tutelato.

Nella richiamata pronuncia, in particolare, pur riconoscendosi la necessità di un ampliamento del diritto di visita per il genitore non collocatario, viene comunque dato preminente rilievo alle maggiori possibilità di carriera che il trasferimento potrebbe fornire al genitore collocatario, congiuntamente al rilievo che per un bambino di tenera età il trasferimento, per quanto lontano, parrebbe essere quasi indolore, stante la maggior capacità di adattamento dello stesso.

Tuttavia, se per il minore parrebbero non esserci difficoltà nel breve periodo, occorrerebbe considerare anche i possibili danni che potrebbero essere arrecati allo stesso nel lungo termine.

Quello che traspare, infatti, è un tentativo di bilanciamento, non sempre ben riuscito, che rischia di sacrificare inevitabilmente il diritto alla bigenitorialità del minore e di pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di quest’ultimo con il genitore non collocatario.



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