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ABITO IN UN CONDOMINIO E ALL’ULTIMA ASSEMBLEA E’ EMERSA LA NECESSITA’ DI RIPARARE LA CALDAIA CONDOMINIALE. DEVO PAGARE ANCH’IO? IN CHE MISURA?

Nei condomini, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune nonché le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, etc) sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio (art. 1117 c.c.).

Tutte le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune che vengono deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123 c.c.).

Solo quando si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.



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