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CHE COSA E’ L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

Quando, in una separazione giudiziale, l'intollerabilità della convivenza è determinata da comportamenti di uno dei due coniugi che violano i doveri del matrimonio (ai sensi dell’art. 143 del codice civile: “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione), un coniuge può richiedere al Giudice di addebitare all'altro la separazione.

L'addebito della separazione è, infatti, una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del marito o della moglie.

Leggiamo, al comma 2 dell'articolo 151 del codice civile: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. E’ importante sottolineare che il Giudice, nel valutare l’esistenza dei presupposti per l’addebito, non si baserà su una sola inosservanza dei doveri coniugali (anche se grave e ripetuta nel tempo), ma dovrà verificare la presenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri del matrimonio tenuto da un coniuge e l'intollerabilità rappresentata dall’altro a continuare la convivenza.

Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde ogni diritto al mantenimento e gli vengono attenuati i diritti successori. In tema di eredità, infatti, il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto solo a un assegno vitalizio, se quando viene aperto il testamento godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione, invece, ha gli stessi diritti di successione del coniuge non separato.



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