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COME SI FA A FARE TESTAMENTO?

Il testamento è quell'atto, sempre revocabile, con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

All'interno del testamento, la legge consente siano presenti anche disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio oppure il desiderio di un certo tipo di sepoltura); può verificarsi addirittura l'ipotesi che, con le forme richieste per la valida  redazione di un certo tipo di testamento, il testatore lasci solo disposizioni di carattere non patrimoniale.

Ci sono principalmente due forme di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Quest'ultimo, a sua volta, può essere pubblico o segreto.

Il testamento olografo è quello maggiormente utilizzato, in quanto non comporta alcun costo ed è di facile realizzazione: è sufficiente, infatti, scrivere le proprie volontà su un foglio che sia scritto per intero, datato e sottoscritto dalla mano del testatore (art. 602 c.c.).

La data deve contenere l'indicazione di giorno, mese e anno.

Il problema del testamento olografo è che il testatore deve dire ad almeno una persona di sua fiducia che l'ha redatto e dove lo custodisce, in maniera che non capiti che, dopo la sua morte, esso non venga trovato e conseguentemente nessuno venga a conoscenza delle sue volontà.

Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso del suo testamento olografo deve portarlo ad un notaio affinché venga pubblicato e trascritto nel registro delle successioni.

Il testamento pubblico, invece, viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.).

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni ed esso viene, quindi, sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento segreto può essere scritto sia dal testatore che da un terzo. Se è scritto dal testatore, questi deve poi sottoscriverlo alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, oppure è scritto con mezzi meccanici, il testatore deve sottoscriverlo in ciascun mezzo foglio, unito o separato (art. 604 c.c.).

A questo punto, la carta su cui sono stese le disposizioni o quella che è servita da involto deve essere sigillata con un'impronta, in modo che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, deve consegnare personalmente al notaio la carta così sigillata e dichiara che essa contiene il suo testamento.

Su quella stessa carta o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato si scrive l'atto di ricevimento del testamento, che verrà sottoscritto anche in questo caso dal testatore, dai testimoni e dal notaio.



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