HO SUBITO UN INFORTUNIO SUL LAVORO: QUALE RISARCIMENTO MI SPETTA?
Va premesso, innanzitutto, che, in caso di infortunio sul luogo di lavoro, il danno è indennizzato a fronte dell’assicurazione obbligatoria stipulata con l’Inail dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti. Come stabilito dall’art. 10 del TU 1965 n. 1124, la suddetta assicurazione Inail ha l’effetto di escludere la responsabilità civile del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 del codice civile. Tale responsabilità permane solo quando il fatto lesivo integri un reato a carico del datore di lavoro e questi sia stato condannato penalmente.
Tutto ciò premesso, se l’indennizzo dell’Istituto di previdenza non copre l’intero risarcimento civilmente dovuto all’infortunato e il datore di lavoro sia risultato penalmente responsabile, il dipendente potrà richiedere nei suoi confronti anche il risarcimento della parte di danno non coperta dalla assicurazione, il cosiddetto danno differenziale.
Per ottenere il risarcimento del danno, è necessario che il lavoratore dimostri l’esistenza del rapporto di lavoro, del danno subito nonché del nesso causale tra il danno e la prestazione del datore di lavoro. Questi, dal canto suo, deve provare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza predisponendo tutte le misure necessarie, spettando a lui il compito di dimostrare “la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile”; egli dovrà dunque provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come stabilito in materia di responsabilità contrattuale. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, che contempla tra le obbligazioni contrattualmente assunte dal datore di lavoro il dovere di tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.
Per quanto concerne la liquidazione del danno differenziale, precisiamo che essa dovrà essere effettuata tenendo conto dell’indennizzo già corrisposto dall’Inail, onde evitare duplicazioni risarcitorie. Evidenzia, infatti, la Suprema Corte che la liquidazione dell’INAIL è limitata alla lesione dell’integrità psicofisica (cd. danno biologico), senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e al danno morale, che potranno pertanto essere richieste in sede civilistica.