Chi avanza dei soldi deve sapere entro quando chiederli
Chi avanza dei soldi deve sapere entro quando chiederli
DIRITTO E TUTELA 3.0 L’avvocato Fulvia Fois spiega quali sono i termini e le modalità per far valere la prescrizione ordinaria, breve e presuntiva di un diritto
Tutte le tempistiche per chiedere quanto spetta, ci sono diritti anche che non si prescrivono mai. Lo spiega l'avvocato Fulvia Fois nella rubrica Diritto e tutela 3.0 di RovigoOggi.it
ROVIGO - Cari Amici lettori, vi è mai capitato di essere stati convinti di avere, ad esempio, un diritto di credito nei confronti di una persona o di una società ma che questo vostro diritto, causa il lungo tempo trascorso, si è prescritto e così l’avete perso?
Purtroppo ciò accade di frequente in quanto, oltre ad avere la convinzione di un diritto che ci spetta, dovremmo preoccuparci di acquisire l’informazione necessaria che ci consente di tutelare detto diritto secondo quanto stabilito dal nostro ordinamento. In questa rubrica cercherò di fornirvi alcune precisazioni che mi auguro possano esservi utili.
Ma vado con ordine.
Quale la conseguenza della prescrizione di un diritto di credito? Nell’esempio che vi ho appena citato la prescrizione del diritto comporta la perdita da parte del titolare di ogni possibilità di recuperare la somma di denaro con la conseguente liberazione del debitore dall’obbligo di provvedere al pagamento del proprio debito.
Infatti, il nostro codice civile all’articolo 2934, prima comma, precisa che: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Non tutti i diritti, però, cadono in prescrizione. Il secondo comma dell’articolo sopra citato prevede che:“non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
Quali sono i diritti indisponibili?
Per diritti indisponibili si intendono quelli a cui il titolare non può rinunciare e sono solitamente legati agli aspetti più delicati della vita di una persona, quali, ad esempio, il diritto all’immagine, al nome, alla riservatezza, all’integrità del proprio corpo, al minimo salariale, allo status di figlio, padre, madre, di coniuge, agli alimenti. Anche il diritto di proprietà non si prescrive, fatta salva, tuttavia, l’eventuale usucapione del diritto da parte di terzi.
Perché i diritti si prescrivono?
La prescrizione dei diritti risponde ad un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Ciò essenzialmente significa che l’ordinamento giuridico mira ad evitare che il mancato esercizio di un diritto, per negligenza, dimenticanza o semplice disinteresse da parte del suo titolare, possa creare equivoci e tende a far sì che la realtà giuridica rispecchi quella fattuale.
Va detto però che la norma in punto prescrizione tende anche a proteggere il debitore dal pericolo che il suo creditore possa pretendere prestazioni tanto risalenti nel tempo, ormai dimenticate.
Ma in quanto tempo si prescrive un diritto?
Non esiste un unico termine di prescrizione.
Il termine varia, infatti, a seconda del tipo di diritto e delle circostanze del caso concreto. La prescrizione cosiddetta ordinaria si compie in 10 anni, che decorrono dal momento in cui il titolare del diritto avrebbe potuto farlo valere, ma non lo ha fatto. Vi sono poi le prescrizioni brevi, previste per alcuni tipi di diritti. Ad esempio, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se, tuttavia, il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli, il diritto si prescrive in due anni dal fatto.
Si prescrivono in 5 anni anche:
- le pigioni delle case e più in generale ogni altro corrispettivo derivante da locazioni,
- gli interessi e più in generale tutto quello che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Quando si hanno le prescrizioni presuntive? Quali sono i termini?
Le cosiddette prescrizioni presuntive si hanno in casi particolari, individuati dal Codice Civile (articoli 2954-2955-2956), allorquando il pagamento di solito avviene, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza.
In queste ipotesi, trascorso un breve lasso di tempo, si presume che il credito sia stato soddisfatto e quindi il diritto di credito estinto.
Può accadere, però, che quanto presunto dalla legge non si sia verificato, ossia che il pagamento in realtà non sia stato effettuato.
In questi casi, il creditore ha un unico modo per provare l’esistenza del credito, ossia deferire il giuramento al debitore nell’ambito di un procedimento giudiziario.
In sostanza, il creditore chiederà al debitore di giurare che la prestazione dovuta è stata eseguita; se il debitore giura, il giudice, nel decidere la lite, dovrà attenersi a quanto giurato dal debitore, senza poterne verificare la veridicità.
In ogni caso, sono fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento.
La prescrizione presuntiva è di sei mesi, tra gli altri:
- per il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
La prescrizione presuntiva è di un anno, tra gli altri:
- per il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- per il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
- per il diritto dei commercianti ad ottenere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- il diritto dei farmacisti ad ottenere il prezzo dei medicinali.
La prescrizione presuntiva è di tre anni, tra gli altri:
- per il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
- per il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese connesse;
- per i diritti dei notai inerenti agli atti del loro ministero (tra i quali vanno ricompresi anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per le formalità pubblicitarie).
La regola generale è che la prescrizione presuntiva inizi a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Vi sono due eccezioni: per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato mentre per gli affari non terminati, invece, coincide con l'ultima prestazione.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Cosa accade se si paga un debito prescritto?
Anche in questo caso la legge è chiara.
L’articolo 2940 del Codice Civile prevede che “non è ammessa la ripetizione (cioè la restituzione, ndr) di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
In atri termini, chi ha pagato un debito che era prescritto, non può chiedere indietro quanto versato.
Si può rinunciare alla prescrizione?
Ai sensi dell’articolo 2937 del Codice Civile si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta, ossia quando il termine di prescrizione previsto dalla legge nel caso concreto è già trascorso.
La rinuncia, peraltro, può anche essere desunta da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Peraltro, qualunque patto o accordo tra le parti volto a modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo ed è come se non fosse stato concluso.
Con quali modalità si può interrompere il correre della prescrizione?
L’articolo 2943 del Codice Civile prevede che la prescrizione sia interrotta:
1) dalla notifica dell’atto introduttivo di un giudizio (di cognizione ordinaria, conservativo o esecutivo) con il quale si intende far valere il diritto;
2) dalla domanda proposta in un giudizio già in corso– si può notificare una citazione in causa al debitore;
3) da un atto di costituzione in mora del debitore, per tale intendendosi uno scritto (che potrà poi costituire prova documentale) con il quale viene intimato al debitore di adempiere la propria obbligazione;
4) dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale quel diritto può essere fatto valere.
Quando la prescrizione di un diritto viene correttamente interrotta, inizia a decorrere da capo un nuovo periodo di prescrizione, il che significa che il creditore avrà altrettanti anni di tempo per far valere il proprio diritto.
La sospensione della prescrizione
Il Codice Civile prevede dei casi in cui, per la sussistenza di particolari rapporti tra le parti o per la particolare condizione in cui viene a trovarsi il titolare, la prescrizione resta sospesa fino a che non cessa il motivo della sospensione.
In questo caso il termine riprende a decorrere dal tempo maturato nel momento in cui si era verificato l’evento sospensivo.
Quanto ai rapporti tra le parti, la prescrizione rimane sospesa, tra gli altri, tra i coniugi, tra chi esercita la responsabilità genitoriale e le persone che vi sono sottoposte, tra l'erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario.
Quanto alla particolare condizione del titolare, rimane sospesa contro i minori non emancipati e contro gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’infermità.
In conclusione, cari lettori, come dico sempre io, la conoscenza rende liberi di comprendere se si è o meno titolari di un diritto e se questo diritto si è o meno prescritto.
Avv. Fulvia Fois