Convivenza: ecco gli errori da non fare

Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlarvi della convivenza, riconosciuta e regolata dal nostro ordinamento grazie alla cosiddetta “legge Cirinnà”, che definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Nonostante ciò, la convivenza è spesso considerata con leggerezza, come qualcosa di non impegnativo e quindi privo di conseguenze giuridiche: ma è davvero così?
In realtà no, in quanto molte delle scelte che si fanno nel corso di una convivenza possono avere forti ripercussioni e incidere anche sul proprio futuro.
Per questo, è importante conoscere alcuni errori tipici commessi nella vita quotidiana di coppia e che, se evitati, possono prevenire contenziosi dolorosi.
Uno dei primi e più comuni errori che si possono fare è quello di affrontare le spese “alla leggera”, ovvero dare per scontato che i beni acquistati durante la convivenza diventino automaticamente di proprietà di entrambi i partner.
Va infatti chiarito che, in assenza di un regime patrimoniale come quello previsto per i coniugi, gli acquisti fatti da uno solo dei conviventi restano, di regola, di sua esclusiva proprietà, a meno che non si riesca a dimostrare che il bene è stato acquistato con denaro di entrambi.
Un altro errore spesso sottovalutato è quello di convogliare tutti i propri risparmi e le proprie entrate mensili sul conto corrente del partner.
Generalmente, infatti, i versamenti di denaro da un convivente all’altro – inclusi bonifici sul conto corrente del partner – sono considerati come adempimento di un’obbligazione naturale, cioè di un dovere morale e sociale tipico della convivenza di fatto e, in quanto tali, non ne può essere chiesta la restituzione.
Questo significa che, anche se la convivenza dovesse finire, il partner non potrebbe chiedere la restituzione delle somme versate sul conto corrente dell’altro a meno che i conferimenti travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza, rispetto al patrimonio e alle condizioni dei conviventi.
Altro tipico errore, spesso commesso dal convivente proprietario dell’immobile in cui la convivenza è stata instaurata, è quello di ritenere che l’altro, in quanto non proprietario, non abbia alcun diritto sull’immobile e, conseguentemente, se ne debba andare non appena gliene viene fatta richiesta.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la giurisprudenza ha riconosciuto al convivente non proprietario una posizione di detentore qualificato sulla casa in cui la coppia vive stabilmente.
Questo significa che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa da parte del convivente proprietario legittima il convivente non proprietario ad agire in via possessoria.
Non solo. In caso di morte del convivente proprietario, il convivente superstite ha diritto di abitare nella casa di residenza comune del partner deceduto per un periodo variabile (due anni o un periodo pari alla durata della convivenza, fino a un massimo di cinque anni) ovvero per un minimo di tre anni se vi sono figli minori o disabili conviventi.
Importanti, poi, anche gli aspetti relativi alla fine della convivenza.
Mentre molti possono pensare che la fine della convivenza non comporti alcun diritto “economico” dell’ex partner, la legge 76/2016 prevede che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il convivente possa chiedere gli alimenti se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
La convivenza rappresenta oggi una scelta sempre più diffusa, ma non per questo priva di conseguenze giuridiche. Per questo, è essenziale affrontare la vita di coppia con consapevolezza, chiarezza e responsabilità reciproca.
Cosa ne penso io?
Conoscere i propri diritti e i propri doveri non significa indebolire il legame affettivo, bensì tutelarlo, prevenendo conflitti e incertezze che troppo spesso emergono nei momenti più delicati della vita personale e familiare.
Avv. Fulvia Fois

