Criptovalute in successione: diritti degli eredi e problemi pratici

Care lettrici e cari lettori, oggi voglio affrontare con voi un tema sempre più attuale, ma ancora poco conosciuto nella pratica quotidiana delle famiglie, ovvero la possibilità di ereditare criptovalute e le difficoltà concrete che gli eredi possono incontrare nel sapere che queste esistono e, soprattutto, nell’accedervi.
Sempre più persone decidono di investire in criptovalute e di crearsi dei “patrimoni virtuali”, spesso tramite piattaforme online o wallet digitali, ma raramente si pensa a che cosa accade a queste risorse nel momento in cui il titolare viene a mancare.
Dal punto di vista giuridico, le criptovalute rappresentano un bene patrimoniale con un valore economico e rientrano nel patrimonio del de cuius, dovendoessere considerate a tutti gli effetti nella successione ereditaria, al pari di un conto corrente.
Tuttavia, se sul piano teorico non ci sono particolari dubbi, è sul piano pratico che iniziano le difficoltà.
Infatti, le valute virtuali non sono sempre facilmente individuabili: gli eredi potrebbero non sapere che il de cuius le detenesse, così come potrebbero non sapere se gli investimenti dallo stesso effettuati siano ancora esistenti o già dismessi.
Oltre a ciò, le criptovalute sono solitamente custodite attraverso piattaforme online, wallet digitali o dispositivi protetti da password e codici che, se l’erede non conosce, rendono inaccessibili i risparmi del de cuius.
Tutto questo rende estremamente concreto il rischio che una parte del patrimonio digitale rimanga “invisibile” e vada, di fatto, perduta.
Per evitare che ciò accada, è bene agire in anticipo.
Chi detiene criptovalute può, ad esempio, valutare di informare, almeno in termini generali, una persona di fiducia dell’esistenza di criptovalute nel proprio patrimonio ed eventualmente predisporre, con l’assistenza di un professionista, strumenti idonei a consentire il futuro accesso degli eredi alle stesse, dandone indicazione in un testamento o fornendo istruzioni su dove e come reperire le chiavi di accesso ai wallet in cui queste sono custodite.
Ma se il de cuius non ha lasciato nessuna indicazione al riguardo, ci sono degli strumenti che gli eredi possono utilizzare per sapere se ci sono criptovalute e per accedervi?
La risposta è sì.
Gli eredi (ovvero i chiamati alla successione che accettano l’eredità) in quanto successori nei diritti patrimoniali, possono rivolgersi a banche, intermediari finanziari e prestatori di servizi su criptoattività per chiedere informazioni sui rapporti intestati al de cuius.
Gli eredi e gli aventi causa possono infatti ottenere i dati necessari a ricostruire rapporti patrimoniali e digitali del de cuius, salvo un eventuale divieto espresso da quest’ultimo o specifiche limitazioni di legge.
Se nessuno accetta l’eredità o vi è incertezza sugli eredi, il giudice può nominare un curatore dell’eredità giacente che ha il compito di gestire e conservare il patrimonio ereditario, e può quindi attivarsi verso banche, intermediari e piattaforme per ottenere informazioni e preservare anche le criptoattività fino alla definizione delle posizioni ereditarie.
Una volta individuate le criptovalute, se le stesse sono detenute presso un fornitore terzo (cd. exchange o wallet custodial) gli eredi possono seguire le procedure previste da ciascun operatore, fornendo documentazione successoria e chiedendo il subentro o la liquidazione delle posizioni.
Se, invece, le criptovalute sono custodite in wallet non custodial (software o hardware wallet) le stesse sono concretamente accessibili agli eredi solo se qualcuno dispone delle chiavi private/seed o delle informazioni per ricostruirle.
COSA NE PENSO IO?
La crescente diffusione delle criptovalute richiede una nuova consapevolezza non solo negli investimenti, ma anche nella pianificazione successoria. Solo integrando il mondo digitale nella nostra idea di patrimonio possiamo davvero dire di avere una tutela completa, per noi e per chi verrà dopo di noi.
Avv. Fulvia Fois

