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Decreto ristori: contributi, esenzioni e proroghe per le attività in crisi

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Decreto Ristori: ecco i contributi, le esenzioni, le proroghe per le attività in crisi

L'avvocato Fulvia Fois approfondisce le disposizioni dei sussidi dello Stato previste per le imprese colpite dalla chiusura delle attività per limitare il contagio di Covid 19. Fino al 31 dicembre 2020 la casa del debitore non è pignorabile

Care lettrici e cari lettori, 

questa settimana voglio dirvi di più su un’importante novità di cui abbiamo sentito molto discutere in questi giorni e che si prospetta essere una vera e propria manna dal cielo per tutte quelle attività che ora, più che mai, stanno lottando per sopravvivere: sto parlando del cosiddetto Decreto Ristori, ovvero dell’insieme di sussidi previsti dallo Stato a sostegno delle imprese colpite dalle chiusure forzate disposte dal Governo nell’ottica di limitare i contagi da Covid-19
Il 29 ottobre scorso è stato approvato ed è entrato in vigore il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 meglio conosciuto, per l’appunto, come Decreto Ristori, il quale prevede lo stanziamento di circa 10 miliardi di euro a beneficio di tutte le attività che direttamente o indirettamente sono state pregiudicate dalle misure restrittive adottate con l’ultimo Dpcm.
Si tratta non solo di contributi a fondo perduto – ovvero che non devono essere restituiti – ma anche di esoneri, proroghe e finanziamenti aventi l’unico obiettivo di risollevare le sorti delle imprese italiane evitando così il pericoloso boomerang della disoccupazione.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni del Decreto in esame e chi ne può usufruire.

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
I contributi a fondo perduto verranno erogati a bar, ristoranti, attività alberghiere e turistiche, nonché a tutte le altre attività colpite dal Dpcm dello scorso 24 ottobre 2020 (teatri, palestre, cinema, centri termali…) a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; tale condizione non è invece richiesta per chi ha aperto la propria Partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019: per questi ultimi, dunque, il contributo spetterà a prescindere dal fatturato.

L’ importo spettante a ciascuno sarà determinato in valore percentuale a seconda del settore di attività interessato - così come indicato nell’elenco dei codici Ateco allegato al Decreto - fermo restando che il contributo non potrà andare oltre i 150.000,00 euro.

Per le attività che hanno già beneficiato dei contributi forniti dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate accrediterà automaticamente il contributo sul conto corrente entro il 15 novembre 2020, mentre le altre imprese potranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate e per loro il contributo verrà erogato intorno alla metà di dicembre 2020.

Restano invece esclusi dal contributo gli imprenditori la cui partita Iva sia cessata alla data del 25 ottobre 2020, così come chi abbia attivato la propria partita Iva dopo tale data. L’intento è chiaro: l’insolita corsa all’apertura di Partite Iva registrata negli ultimi giorni ha insospettito il Governo che quindi, nel tentativo di evitare l’uso e l’abuso dei sussidi previsti anche da parte di non aventi diritto, si è visto costretto ad imporre ulteriori limitazioni.

2) PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Gli imprenditori la cui attività lavorativa abbia subito un arresto a causa dell’emergenza Covid-19, avranno altresì la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione ordinaria, l’Assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga per altre sei settimane, usufruendone nel periodo compreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021, alle seguenti condizioni;
• Le aziende che non hanno subito perdite di fatturato potranno ottenere la proroga versando un contributo addizionale pari a massimo il 18% della contribuzione del lavoratore in Cassa Integrazione;
• Gli imprenditori che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%, dovranno versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione dell’attività;
• Le aziende che hanno visto calare il proprio fatturato in misura pari o superiore al 20%, invece, non dovranno corrispondere alcunché.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati saranno imputati alle sei settimane previste dal nuovo Decreto.
La domanda va presentata all’INPS a pena di decadenza entro la fine di novembre 2020.

3) SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Per gli imprenditori che a seguito del Covid-19 sono stati costretti a sospendere la propria attività per un periodo massimo di 4 mesi è previsto l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; tale misura si estende – per il mese di novembre 2020 - anche alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti ai mezzadri e ai coloni, a sostegno dei quali l’art. 7 del Decreto prevede anche un Fondo di 100 milioni di euro.

Per i datori di lavoro privati, inoltre, sono sospesi i termini per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria: i versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure sarà possibile chiedere la rateizzazione dell’importo per un massimo di quattro rate, la prima delle quali andrà comunque versata entro il 16 marzo 2021.

4) CANONI DI LOCAZIONE PER LE IMPRESE
Le misure introdotte dal Governo non sono soltanto di tipo diretto ma anche indiretto, al fine e di rimborsare i guadagni perduti e di limitare le spese che gli imprenditori devono comunque sostenere indipendentemente dagli introiti: è il caso, ad esempio, del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo e degli affitti d’azienda.

Al riguardo è stata infatti disposta l’estensione del credito d’imposta sugli affitti anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dai ricavi e compensi registrati dall’azienda nel periodo d’imposta precedente.

5) CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU
Viene cancellato il pagamento della seconda rata dell’IMU relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si esercitano le attività colpite dalle misure restrittive, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. 

Questo significa che qualora io sia proprietario dell’immobile ma lo stesso sia locato ad un imprenditore per l’esercizio di una delle attività interessate dal Decreto, non beneficerò di alcuna cancellazione e la seconda rata dovrà comunque essere pagata.

6) INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO
Di fondamentale importanza è poi la previsione di un’indennità pari ad euro 1.000 per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partite Iva, gli incaricati di vendite a domicilio che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che in suddetto periodo abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro.

L’indennità spetta a condizione che i soggetti interessati non siano titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto di lavoro intermittente). I 1.000 euro spettano inoltre agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Si tratta di disposizioni fondamentali e necessarie per evitare il collasso di quelle che possono definirsi i pilastri portanti dell’economia italiana. Va comunque detto che l’intervento del Governo, seppur amplissimo, non si è limitato all’attività d’impresa ma ha avuto un occhio di riguardo anche per il settore sportivo, della salute, della giustizia e dell’istruzione digitale, disponendo nuovi Fondi o incrementando quelli già previsti.

Non meno importanza, infine, hanno le previsioni per le famiglie in difficoltà: non solo chi ha già beneficiato del reddito di emergenza avrà diritto a due ulteriori mensilità ma, in più, fino al 31 dicembre 2020 la prima casa del debitore rimarrà impignorabile e le procedure all’uopo eseguite tra il 25 e il 29 ottobre 2020 sono inefficaci.

Se avete delle domande o volete propormi un nuovo argomento di cui parlare potete farlo visitando il sito www.dirittoetutelafois.com oppure scrivendomi all’indirizzo email dirittoetutela3.0@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Avvocato Fulvia Fois

 



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