Genitori separati, se l’altro non risponde mai a chiamate e messaggi, si può chiedere l’affido esclusivo?
Genitori separati, se l’altro non risponde mai a chiamate e messaggi, si può chiedere l’affido esclusivo?
Ripicche o disinteresse, il silenzio sistematico rende estremamente difficoltosa la gestione condivisa dei figli ed il tribunale potrebbe intervenire nell'interesse del minore
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione, in materia di diritto di famiglia che detta nuovi principi in tema di affidamento.
Tante volte mi sento dire, da genitori separati o divorziati, che quando si tratta di prendere decisioni per i propri figli (ad es. decidere la frequenza o meno di uno sport, di un’attività, decidere sull’assunzione di una baby sitter, ecc…) l’altro genitore non risponde, né alle telefonate, né agli sms, né alle e-mail, delegando ai figli il ruolo di “portavoce” delle proprie, sporadiche, risposte.
Ma si tratta di un comportamento lecito?
Il genitore può rendersi totalmente irreperibile e non pronunciarsi in merito alle questioni relative ai figli?
Secondo i Giudici della Cassazione, questo tipo di atteggiamento incide gravemente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali e rende estremamente difficoltosa la gestione condivisa dei figli.
Il silenzio del genitore di fronte alle richieste dell’altro determina infatti situazioni di impasse che non fa altro che pregiudicare l’interesse dei minori.
Anche il fatto di delegare ai figli le comunicazioni con la madre non può che essere valutato negativamente ai fini dell’idoneità genitoriale, dal momento che, come si legge nella citata sentenza, in questo modo i figli vengono costretti ad assumere ruoli che loro non competono.
Questi rilievi vanno necessariamente messi a sistema con gli ormai granitici principi giurisprudenziali per la disciplina dell’affidamento dei minori, che deve essere valutato dal Giudice considerando l’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, dando la preferenza al genitore che sia in grado di affievolire il più possibile la percezione che i minori hanno dell’intervenuta disgregazione del nucleo familiare, così permettendo agli stessi di vivere serenamente, scevri da condizionamenti e incombenze che non possono e non devono sostenere.
Ciò premesso, nel caso sotteso alla decisione, i Giudici hanno ritenuto che l’irreperibilità costante e reiterata del genitore va interpretata come segno di immaturità ed inadeguatezza alla genitorialità, motivi sufficienti a far presumere che l’affido condiviso potrebbe arrecare pregiudizio della crescita serena dei minori, con conseguente affidamento esclusivo degli stessi alla madre.
COSA NE PENSO IO?
Uno degli errori più comuni, quando l’unione familiare viene meno, è quello di strumentalizzare i propri figli. La strumentalizzazione, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non consiste soltanto nell’utilizzare i minori per ferire o fare del male all’ex partner (magari impedendogli l’esercizio del diritto di visita o escludendolo dalle dinamiche agli stessi relative) ma anche nell’attribuire agli stessi compiti o ruoli ad essi non confacenti, né per l’età, né per la situazione che stanno attraversano, né per la posizione protetta che agli stessi deve essere garantita all’interno del nucleo familiare.
Occorre sempre tenere a mente, come abbiamo visto, che alla base delle decisioni del Giudice su questioni concernenti i minori, v’è sempre il preminente interesse degli stessi e la valutazione della capacità dei genitori di crescere ed educare adeguatamente i figli, circostanza che gli atteggiamenti sopra descritti, evidentemente, valgono ad escludere.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.
Avv. Fulvia Fois