Mamma e papà si separano, i figli perdono nonni e zii?
Questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante e delicato quale la tutela del rapporto tra i minori e i propri nonni e zii nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio.
Come ben possiamo immaginare, la crisi coniugale o, più in generale, la fine della coppia produce effetti destabilizzanti su tutti i rapporti orbitanti attorno alla stessa.
Ad uscirne compromessi, infatti, non sono soltanto i rapporti tra i genitori e tra questi e i figli minori.
Quello che accade più spesso è che la fine della relazione tra i genitori si riverberi inevitabilmente anche sul rapporto che i figli della coppia hanno con i parenti materni e paterni, con il rischio di dar vita ad un progressivo e inesorabile allontanamento tra gli stessi.
In questa prospettiva viene dunque da chiedersi se ci sono degli strumenti di tutela da poter azionare e, se sì, in che modo.
Vediamo cosa dice la legge.
Il nostro ordinamento riconosce ai minori il diritto a mantenere un rapporto significativo con i membri della propria famiglia, così da crescere in un ambiente familiare sano e il più completo possibile.
L’art. 315 bis del Codice Civile riconosce espressamente il diritto dei minori di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Ad esso si accosta anche l’art. 317 bis del Codice Civile che sancisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, prevedendo al contempo che l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Ciò premesso, la giurisprudenza è stata recentemente chiamata a pronunciarsi in merito ad un’interessante questione: premesso il potere degli ascendenti di agire per chiedere la tutela del proprio rapporto con i nipoti, è possibile che, invece dell’ascendente interessato, sia il genitore a chiedere al Tribunale di tutelare questo rapporto?
In altre parole, il genitore può considerarsi legittimato a chiedere la tutela del rapporto che i propri figli hanno con i nonni?
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato chegli ascendenti non hanno alcun potere di “intervenire” all’interno di un giudizio di separazione o divorzio per veder tutelati i propri diritti.
Secondo la Corte “in tale quadro è da osservarsi come la tutela dell’interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l’attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell’ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l’interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine”, così stabilendo che nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c. (Cassazione civile sez. I, n.3539/2025).
COSA NE PENSO IO?
Trovo corretta e condivisibile l’impostazione adottata dalla Suprema Corte.
Credo infatti che un genitore debba poter tutelare i propri figli e agire nel loro interesse sotto ogni punto di vista, financo intervenendo in merito al rapporto che gli stessi hanno con nonni e zii.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.?????
Avv. Fulvia Fois