Separazione consensuale: quando e come si può fare?
Separazione consensuale: quando e come si può fare?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sul tema della separazione senza litigi ed un successivo rapido divorzio grazie a quanto previsto dalla riforma Cartabia
Care lettrici e cari lettori, questa settimana parliamo di separazione consensuale e, in particolare, dei presupposti e delle modalità con cui i coniugi possono addivenirvi, anche a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia.
La separazione consensuale si ha quando la decisione di separarsi viene presa di comune accordo tra le parti. È bene chiarire sin d’ora che i coniugi possono scegliere in qualunque momento e per qualsiasi motivo di separarsi consensualmente, non essendo all’uopo necessario la sussistenza di particolari requisiti.
Proprio sulla scorta del consenso reciproco manifestato, i coniugi raggiungono un accordo in relazione alla gestione patrimoniale nonché all’affidamento e al mantenimento dei figli.
Anche se moglie e marito sono assolutamente concordi in merito al fatto di separarsi e al contenuto delle condizioni di separazione, affinché quest’ultima abbia effetto dal punto di vista legale, è necessario che il consenso e l’accordo raggiunto vengano sottoposti al vaglio di un Giudice, detto Giudice relatore, nell’ambito di un apposito procedimento.
A tal fine, occorre depositare avanti al Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi apposito ricorso per la separazione consensuale, che deve contenere le generalità dei coniugi, dei loro difensori, di eventuali figli della coppia, nonché riportare le motivazioni che hanno condotto alla separazione e le condizioni inerenti l’affidamento e il mantenimento de figli, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale mantenimento per il coniuge.
A seguito della presentazione del ricorso, viene fissata un’udienza, detta “di comparizione delle parti” in cui il Giudice, dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione tra i coniugi e preso atto della loro volontà di separarsi, rimette la causa in decisione al collegio, il quale, se ritiene che l’accordo raggiunto è conforme all’interesse dei figli minori, omologa la separazione.
Va infatti precisato che nel caso in cui l’accordo raggiunto dai coniugi non venga omologato o non venga avviata una delle procedure alternative di separazione, anche se i coniugi non convivono più, la loro separazione viene qualificata come una mera separazione di fatto, in quanto tale irrilevante per il nostro sistema giuridico.
Ma una volta ottenuta la separazione, quanto deve trascorrere per il divorzio? Fino ad ora, il divorzio poteva essere richiesto con apposita domanda una volta ottenuta l’omologa della separazione e purché fossero trascorsi almeno sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al giudice relatore, ma le cose sono cambiate.
La riforma Cartabia, infatti, all’art. 473 bis.49 c.p.c. ha previsto la possibilità per i coniugi interessati di inserire la domanda di divorzio già all’interno del ricorso introduttivo del procedimento di separazione, fermo restando che la stessa sarà comunque improcedibile fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
COSA NE PENSO IO?
Anche se la riforma Cartabia è intervenuta in un’ottica di accelerazione, non posso non evidenziare alcuni elementi di criticità derivanti, ad esempio, dall’effettiva possibilità di chiedere contestualmente separazione e divorzio, come dimostrano i confliggenti orientamenti giurisprudenziali italiani che, in diverse occasioni hanno dichiarato l’illegittimità del cumulo delle domande.
In assenza di un intervento chiarificatore, assolutamente necessario, non ci resta che attendere e, nelle more, mantenere le vecchie modalità procedurali.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois