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Separazione: quali tipologie esistono e quale prova per l’addebito?

Care lettrici e cari lettori, quest’oggi voglio parlare con voi di separazione dei coniugi e, più in particolare, della prova della crisi coniugale che, di norma, sta alla base della scelta di intraprendere strade diverse e delle richieste di addebito nella separazione giudiziale.

Quando parliamo di separazione facciamo riferimento ad una sorte di “fase transitoria” in cui i coniugi devono passare prima di porre definitivamente fine al matrimonioattraverso il divorzio, l’unico istituto a seguito del quale viene meno lo status di coniuge.

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La separazione può essere di diverse tipologie e, infatti, si suole distinguere tra separazione di fatto, separazione consensuale e separazione giudiziale.

La separazione consensuale si ha quando la decisione di separarsi viene presa di comune accordo tra le parti che stabiliscono insieme le condizioni inerenti la gestione patrimoniale nonché l’affidamento e il mantenimento dei figli.

Anche se moglie e marito sono assolutamente concordi in merito al fatto di separarsi e al contenuto delle condizioni di separazione, affinché quest’ultima abbia effetto dal punto di vista legale, è necessario che il consenso e l’accordo raggiunto vengano omologati da un Giudice, cosa che potrà accadere previo deposito di apposito ricorso al Tribunale competente.

In mancanza di omologazione, l’eventuale accordo raggiunto dai coniugi che abbiano deciso di allontanarsi e, dunque, di cessare la coabitazione non ha alcuna rilevanza per l’ordinamento: si parla in questo caso di separazione di fatto termine con cui si sta ad indicare la situazione in cui i coniugi, pur mantenendo intatti dal punto di vista civilistico tutti i diritti e doveri derivanti dal matrimonio, vivono in modo separato e totalmente indipendente l’uno dall’altro.

Terza ed ultima eventualità è la separazione giudiziale.

Si parla di separazione giudiziale quando le parti non riescono ad accordarsi in merito a mantenimento, gestione dei figli ecc… con la conseguenza che – anche in questo caso previo deposito di apposito ricorso –è il Tribunale, dopo aver esaminato la situazione familiare della coppia, a decidere le condizioni della separazione.

Non è inusuale che nell’ambito della separazione giudiziale uno dei coniugi chieda l’addebito della separazione, consistente nel riconoscimento della colpa dell’altro coniuge per la fine del matrimonio e ciò in quanto, con le sue condotte, ha violato uno o più doveri coniugali che hanno portato poi ad una irrecuperabile crisi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Per quanto riguarda la prova dell’addebito, la giurisprudenza è più volte intervenuta affermando che “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.

A tal fine si è ritenuto che anche solo una fotografia, dalla quale emerga in modo evidente la condotta del coniuge – ad esempio immortalando il tradimento dello stesso – è sufficiente a fondare la richiesta di addebito.

Il risultato non cambia cambiando elemento.

Anche una registrazione, infatti, potrebbe essere sufficiente a provare la contrarietà delle condotte del coniuge ai doveri coniugali e l’intollerabilità della convivenza dalle stesse derivante.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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