Si fa licenziare in tronco per motivi disciplinari: l'ex coniuge gli deve ancora l'assegno da divorzio?
Si fa licenziare in tronco per motivi disciplinari, l’ex coniuge gli deve l’assegno da divorzio?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta la questione della modifica delle condizioni economiche dell'ex coniuge dopo il divorzio. Se perde il lavoro per colpa sua, ha diritto all'assegno divorzile?
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di una questione davvero molto curiosa, che offre diversi interessanti spunti di riflessione.
Pensiamo ad una coppia divorziata. Al momento del divorzio, alcun assegno divorzile è stato previsto in favore della moglie, essendo la stessa una lavoratrice dipendente e, quindi economicamente autosufficiente.
Accade, però, che qualche tempo dopo, la donna venga licenziata in tronco per motivi disciplinari e, di conseguenza, essendo rimasta senza lavoro, pretenda dal marito la corresponsione in suo favore dell’assegno divorzile.
Il marito, però, non ci sta e sostiene che la richiesta della moglie è illegittima, dal momento che se la stessa si fosse comportata correttamente, non sarebbe stata licenziata e, quindi rifiuta l’idea di doverle corrispondere del denaro a causa di un suo comportamento.
L’uomo, dunque, chiede che il licenziamento disciplinare della moglie sia equiparato alle dimissioni volontarie, che, secondo la Giurisprudenza, costituiscono motivo ostativo alla percezione dell’assegno divorzile.
La questione è talmente dibattuta da arrivare addirittura in Cassazione, ove i Giudici hanno evidenziato che l’assegno divorzile ha natura compensativa, perequativa ed assistenziale.
Ciò significa che, qualora vi sia una circostanza che modifica la situazione reddituale del richiedente l’assegno, al fine della valutazione circa la sua corresponsione, occorre verificare che lo stesso non disponga dei mezzi necessari alla propria sussistenza e non sia in grado di procurarseli autonomamente.
Ma se la situazione di indigenza, come in questo caso, è stata volontariamente determinata dal coniuge?
Secondo i Giudici, nonostante la donna abbia volontariamente posto in essere le condotte illecite, il licenziamento alle stesse conseguente non è stato una sua scelta e, di conseguenza non è elemento idoneo ad escludere il diritto della stessa a percepire l’assegno.
IO COSA NE PENSO?
Pur rispettando l’orientamento della Cassazione, personalmente non concordo in quanto non trovo umanamente corretto gravare su un’altra persona quando il mio stato di indigenza è stato causato da un mio comportamento.
Anche in questo caso come negli altri ambiti della vita bisogna sapersi assumere in modo causativo la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni e/o omissioni.
Questa è rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois