Si può parlare di appropriazione indebita nel matrimonio?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero particolare che, pur potendo sembrare banale, in realtà nasconde molteplici profili d’interesse.
Pensiamo ad una coppia di coniugi cointestataria di un contro corrente.
Un bel giorno la moglie decide di prelevare tutte le somme presenti sul conto, andando ben oltre la quota del 50% di cui è titolare. Ebbene, in questa ipotesi, si può affermare che la donna si è indebitamente appropriata delle somme prelevate?
E’ dunque configurabile il reato di appropriazione indebita tra coniugi?
Vediamo cosa dice la legge.
L’art. 646 del Codice Penale relativo al reato di appropriazione indebita, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che il soggetto agente cominci a comportarsi nei confronti della cosa di cui ha il possesso come se ne fosse il proprietario, dando vita alla cosiddetta “interversio possessionis”.
Sul punto, infatti, anche la Corte di Cassazione ha rilevato che “Commette il reato di appropriazione indebita il cointestatario di conto corrente bancario, il quale realizzi l’intero credito e si dichiari proprietario esclusivo dello stesso. Il mutamento del titolo, in base al quale il soggetto possiede la parte di danaro che non è sua, integra l’ipotesi della “interversio possessionis”, che costituisce il presupposto del reato di appropriazione indebita” e che, dunque, “è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza”.
Ciò premesso, sembra che la nostra domanda debba avere risposta affermativa e che, quindi, si possa parlare di appropriazione indebita tra coniugi.
Non tutto, però, è come sembra.
L’art. 649 del nostro Codice Penale, infatti, prevede che non è punibile chi ha commesso uno dei cd. “delitti contro il patrimonio” (furto, appropriazione indebita, truffa, ecc…) in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile; di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato o, ancora, nei confronti di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
In forza di ciò, è evidente che non può ritenersi configurabile il reato di appropriazione indebita tra coniugi non legalmente separati.
Le condotte eventualmente poste in essere da uno in danno dell’altro potranno avere rilevanza penale solo dal momento in cui il Tribunale pronuncia la separazione personale tra i coniugi.
Nessun problema, ovviamente, nel caso in cui la coppia sia divorziata oppure nel caso in cui la coppia non sia sposata ma solo convivente: in queste ipotesi, infatti, l’esimente prevista dall’art. 649 c.p. non trova applicazione.
COSA NE PENSO IO?
Pur comprendendo la ratio sottesa all’esimente in esame, non posso non evidenziare come la stessa rischia di lasciare impunite diverse condotte che, se fossero realizzate da un altro soggetto, avrebbero indiscutibile rilevanza penale.
Non solo.
Non si comprende per quale motivo, al giorno d’oggi, le coppie di fatto continuino ad essere escluse dall’applicazione dell’esimente in esame, dando così vita all’ennesima ingiusta ed ingiustificata disuguaglianza.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.??????