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Violenza sessuale: quando può essere integrata?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di una fattispecie di reato particolare, in merito alla quale ritengo opportuno fare dei chiarimenti, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Quando parliamo di violenza sessuale, siamo portati a ritenere che la stessa possa ritenersi integrata solo a seguito di un’aggressione violenta e della consumazione di un rapporto di natura sessuale cui la vittima sia stata costretta.

Ma è davvero così?

L’art. 609 bis c.p. relativo al reato di violenza sessuale punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, prevedendo la stessa pena anche per chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per rispondere alla nostra domanda è opportuno soffermarsi sulla definizione di atti sessuali.
Per atti sessuali, infatti, si intende ogni condotta che manifesti all’esterno un istinto sessuale: trattandosi di un termine davvero molto generico, ci si è dunque chiesti quali fossero le condotte penalmente rilevanti riconducibili al reato in esame.

La Cassazione è più volte intervenuta affermando che per atto sessuale deve intendersi ogni atto diretto e idoneo a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, ben potendosi dunque trattare non soltanto di violenze o minacce, ma anche di atti repentini, improvvisi, fugaci, estemporanei, inaspettati e non voluti ma comunque idonei a mettere in pericolo la libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo.

Sulla scorta di ciò, si è a lungo discusso sulla configurabilità del bacio come violenza sessuale.

La giurisprudenza ha affermato e recentemente confermato che anche il bacio va qualificato come atto sessuale quando, non essendo voluto dalla vittima, va a comprimere la libertà sessuale della stessa, con la conseguenza che anche un bacio non consensuale sulla guancia è suscettibile di avere rilevanza penale.
Ad esempio, è stata affermata la penale responsabilità per tentata violenza sessuale per l’imputato a seguito di un tentato bacio sulle labbra della persona, poi tramutatosi in un bacio sulla guancia in quanto la vittima aveva tentato di evitare il contatto non gradito girando il volto.

È stato riconosciuto come violenza sessuale il fatto di prendere per mano la vittima e chiederle un bacio, trattandosi di condotta idonea a invadere la sfera intima della persona offesa.
Allo stesso modo è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un soggetto che aveva leccato la bocca della vittima, essendosi proposto di darle un bacio.

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale un medico che, nel corso di alcune visite, aveva dato dei baci sulle guance ad una paziente, aveva appoggiato la mano sulla cosca e sul seno di altra paziente e, infine, aveva palpeggiato le gambe e le spalle, con contestuali apprezzamenti sull’aspetto fisico, ad una terza paziente.

Va comunque specificato che ogni condotta va valutata complessivamente, tenendo conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, così da poter accertare se la stessa abbia inciso o meno sulla libertà sessuale della vittima, dal momento che in quest’ultimo caso, non sarà possibile parlare di reato.

COSA NE PENSO IO?

Credo che la libertà sessuale di ogni persona debba essere tutelata a 360 gradi.
Per questo ritengo necessario ampliare ancor di più la nozione di atti sessuali, ivi ricomprendendovi tutti quei comportamenti – non necessariamente fisici, ma anche semplicemente verbali – che possono in qualche modo ledere questo bene giuridico.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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