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FAMIGLIA.
Diritto di visita ampio al padre anche se il figlio é molto piccolo

DIRITTO E TUTELA 3.0

Diritto di visita del padre al figlio piccolo, ecco come tutelare i propri diritti

Il papà ha il diritto-dovere di vedere i propri figli coltivando rapporti costanti per una crescita sana ed equilibrata, anche se vive all'estero

Care Lettrici e Lettori,

questa settimana, a grande richiesta torno ad affrontare un tema inerente il diritto di famiglia con particolare riguardo ai figli, al diritto di visita del padre e all’affido condiviso.

A tal riguardo richiamo la vostra attenzione su una recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la numero 9764 dell’8 aprile 2019, con la quale è stato accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto di poter trascorrere maggior tempo insieme alla figlioletta di soli due anni.

Il tribunale aveva infatti stabilito che il padre potesse trascorrere con la bambina, collocata prevalentemente presso la madre, solo fine settimana alterni ossia, in pratica, vederla ogni quindici giorni, negando la frequenza anche infrasettimanale con la piccola, che pure aveva chiesto e che, in sostanza, gli avrebbe permesso di trascorrere con lei tempi paritetici rispetto a quelli presso la mamma e benché non fossero emersi elementi tali da far ritenere una sua inidoneità genitoriale tali da giustificare una così forte restrizione.

Con la richiamata ordinanza, la Suprema Corte, pur mantenendo fermo il principio per cui i figli in età prescolare è preferibile vengano collocati prevalentemente presso la madre, ha sancito che l’altro genitore ha il diritto-dovere di vedere i figli e di coltivare con loro rapporti costanti e connotati da quotidianità domestica, onde consentire una crescita sana ed equilibrata, come solo la presenza di entrambi i genitori può garantire.

La Cassazione in questa ordinanza ricorda che nell’interesse superiore del minore, deve essere garantito il principio della bigenitorialità e i genitori devono adoperarsi per cooperare nella cura, educazione ed istruzione dei figli.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto ingiustificata l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi, tali da limitare la libertà del genitore di esplicare i suoi diritti/doveri allorquando ciò non rispetta l’interesse preminente del bambino.

I giudici della Cassazione, del resto, hanno deciso anche secondo quello che è l’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, pur lasciando ai giudici ampia discrezionalità in merito al regime di affido, ha però sottolineato la necessità che siano evitate restrizioni supplementari al diritto di visita del genitore non convivente, che possano portare il rischio di troncare le relazioni tra un figlio in tenera età e l’altro genitore, rischio certamente non confacente all’interesse preminente del minore, anche molto piccolo.

In altri termini, sta bene una intensificazione graduale delle frequentazioni tra figlio molto piccolo e genitore non convivente, ma la gradualità non deve tradursi, in sostanza, in una vera e propria assenza, come avverrebbe se un genitore può vedere il figlio solo due fine settimana al mese.

Di conseguenza, l’altro genitore ha il diritto di vedere e stare con il figlio di tenera età senza alcuna particolare preclusione che non sia giustificata da una accertata inadeguatezza del primo a prendersi cura del minore.

In altri termini, dovrà imparare a cambiare i pannolini e a preparare le pappe, se già non lo sa fare.

E dovrà creare con il bambino, anche molto piccolo, una quotidianità domestica e una confidenza che sono la base per un rapporto genitoriale proficuo.

Quindi nessuna limitazione al diritto di visita paterna può essere imposto tranne che nel caso che questo possa creare effettivo pregiudizio al minore.

Papà, fate valere i vostri diritti anche se i vostri bambini sono piccoli!

Un’altra pronuncia che merita menzione è la sentenza numero 6535 del 6 marzo 2019 della Suprema Corte di Cassazione, che sempre in tema di minori ha ribadito il principio per cui l’affidamento condiviso deve essere la regola e ciò anche se il genitore non collocatario vive all’estero.

Nel caso esaminato dalla Corte la madre lamentava che la Corte d’Appello avesse disposto l’affido condiviso e la responsabilità congiunta per le questioni di maggior interesse del minore, sebbene il padre abitasse a Bruxelles e benché vi fosse un’accesa conflittualità tra i genitori, che solo la distanza aveva leggermente mitigato solo dalla distanza.

Orbene, la Cassazione ha rigettato il ricorso della madre, sottolineando come il padre, nonostante la distanza, fosse rispettoso dei tempi di visita stabiliti dal provvedimento impugnato e avesse sempre sopportato il disagio derivante dagli spostamenti dovuti alla distanza, così dando dimostrazione di un impegno costante e fattivo nel conservare il rapporto con il figlio.

In altri termini, la distanza non è elemento che preclude di per sé l’affido condiviso ma ha incidenza solo sulle modalità esplicative, ossia sui tempi e sulle modalità di permanenza presso l’altro genitore, non sulla capacità del genitore lontano di esercitare in modo adeguato e puntuale la sua responsabilità sulle decisioni di maggiore importanza per il minore.

Del resto, la Suprema Corte in più occasioni ha avuto anche modo di specificare che l’eventuale alta conflittualità tra i genitori non è un ostacolo all’affido condiviso, se ciò non si traduce in un pregiudizio all’interesse del minore.

Si richiamano, sul punto, la sentenza numero 1777 dell’8 febbraio 2012 in cui è stato stabilito che l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo e la numero 5108 del 29 marzo 2012 per cui la mera conflittualità tra i genitori non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, potendo assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Ovviamente è sempre opportuno limitare al minimo la litigiosità.

Con l’occasione voglio augurare a tutti voi e alle vostre famiglie Buona Pasqua.


Avvocato Fulvia Fois

Articolo di Domenica 21 Aprile 2019


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