FAMIGLIA.
DIVORZIO: perdita definitiva assegno di divorzio con una nuova convivenza.
DIRITTO E TUTELA 3.0
Perdita definitiva dell’assegno di divorzio con una nuova convivenza
La creazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, fa perdere il presupposto per la riconoscibilità del diritto all’assegno a carico dell’ex coniuge. Lo spiega l’avvocato Fulvia Fois
Care Lettrici e Lettori,
sempre attuale e molto richiesto il tema inerente l’assegno di divorzio e le sue possibili modifiche e/o la sua perdita.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, VI sezione Civile, n. 406 del 2019, pubblicata lo scorso 10 gennaio, è l’occasione per trattare di un principio ormai pressoché pacifico in giurisprudenza ma che con il menzionato provvedimento ha raggiunto livelli assolutamente interessanti.
Già in passato la Suprema Corte si era orientata nel senso che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità del diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Ciò in quanto la nuova famiglia venutasi a creare rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita che caratterizzano la pregressa fase della convivenza matrimoniale, privando di significato la cosiddetta solidarietà post coniugale.
E nel caso in cui i due soggetti che di fatto convivono mantengono una diversa residenza anagrafica, l’assegno si perde o viene mantenuto?
Quanto sopra esposto vale al di là della residenza anagrafica, ossia anche nell’ipotesi in cui il coniuge divorziato e il nuovo convivente abbiano mantenuto formalmente residenze diverse e, di conseguenza, non compaiano nello stesso stato di famiglia.
In questo senso si richiamano, tra le altre, le pronunce n. 8655 del 2015 e 2466 del 2016.
Con l’ordinanza 406 del 2019 la Corte di Cassazione si spinge però oltre, in quanto giunge ad affermare che la rescissione di cui sopra si ha anche nell’ipotesi in cui il coniuge che percepisce l’assegno versi in stato di bisogno, dimostrato nel caso affrontato dalla Corte, dal fatto che il coniuge stesso percepiva un contributo pubblico di sussistenza.
La convivenza porta ad una sospensione o ad una revoca dell’assegno?
Con la nuova convivenza il diritto all’assegno divorzile non si sospende, bensì cessa definitivamente.
Il che significa che se la nuova convivenza dovesse terminare per una qualsiasi ragione, anche dopo poco tempo, il coniuge che godeva dell’assegno divorzile non potrà più rivendicarlo e il coniuge che ne era onerato sarà definitivamente esonerato da ogni obbligo.
In base a quali criteri si valuta la sussistenza del diritto all’assegno?
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 18827 del 2018 ha stabilito che la sussistenza del diritto all’assegno divorzile va valutata secondo un criterio composito.
Andranno valutate in via comparativa le rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e dovrà essere dato un particolare rilievo al contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello personale fornito dall’ex coniuge richiedente, alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età del coniuge più debole.
In questo modo potrà essere valorizzato anche il contributo fornito da un coniuge alla conduzione della vita familiare, che spesso costituisce il frutto di decisione assunte dai coniugi di comune accordo ma che possono incidere sulla situazione economico-patrimoniale di ciascuno di loro una volta che sia venuta meno la comunione coniugale.
Non più, pertanto, un assegno che vada a colmare uno stato di bisogno del coniuge richiedente e nemmeno un contributo che garantisca il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Molto più realisticamente, un contributo che assicuri al coniuge più debole una tutela perequativa e dignitosa nelle ipotesi in cui il dislivello reddituale sussistente tra i coniugi alla fine del matrimonio sia il risultato di decisioni prese a suo tempo di comune accordo per la conduzione della vita familiare.
E l’assegno dei figli viene revocato/modificato a seguito dell’instaurata convivenza del genitore che collocatario prevalente degli stessi?
L’instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge presso cui sono collocati i figli non comporta per l’altro il venir meno dell’obbligo al loro mantenimento, che rimane fermo fino a che i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica o siano stati posti concretamente nelle condizioni di rendersi tali ma non lo siano divenuti per colpa o per scelta.
Anzi, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che l’aumento delle esigenze economiche di un figlio è conseguenziale alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità, senza che sia necessaria una specifica dimostrazione in giudizio.
Se invece è l’ex coniuge non collocatario prevalente a formare una nuova famiglia, che fine fa l’assegno divorzile?
In questo caso, poiché il diritto ad una famiglia è garantito dalla nostra Costituzione, non potrà essere pregiudicato dal persistere dell’obbligo di versare l’assegno divorzile all’ex coniuge.
Il che significa che se l’ex coniuge obbligato crea una nuova famiglia, può chiedere una riduzione dell’assegno o per l’ipotesi di nascita di altri figli, anche la sua eliminazione.
Con riferimento al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, la giurisprudenza è nel senso che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di altri figli non comporta automaticamenteuna riduzione degli obblighi di mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio.
Più precisamente, il Giudice sarà chiamato a verificare se la creazione della nuova famiglia e l’eventuale nascita di altri figli ha comportato un concreto ed effettivo peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato.
Solo in caso positivo la riduzione potrà essere accordata.
Confido di aver risposto a molti dei vostri quesiti.
Continuate a scrivermi le Vostre questioni indicandomi gli oggetti di trattazione della prossime rubriche al seguente indirizzo mail: dirittoetutela3.0@gmail.com
Avvocato Fulvia Fois