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FAMIGLIA: SPESE STRAORDINARIE A CARICO DEI GENITORI.

Come dividere le spese dei figli, tutte le indicazioni per i genitori 

DIRITTO E TUTELA 3.0

L’avvocato Fulvia Fois affronta uno dei temi che “dilania" i genitori non conviventi o separati o divorziati, e fornisce tutte le informazioni per sostenere con equità i pargoli minorenni e maggiorenni non ancora economicamente autosu

Le spese straordinarie per i figli, quali sono? A chi spettano ed in quale percentuale? Devono essere concordate tra i genitori? Queste informazioni e molto altro le fornisce Fulvia Fois, avvocato, nella rubrica Diritto e tutela 3.0. Per avere risposte sui vostri dubbi in materia legale, potete contattare l’avvocato Fois, avvocato del foto di Rovigo, esperta delle tematiche legali relative alla famiglia, scrivendo a dirittoetutela3.0@gmail.com



Rovigo - Le liti tra genitori separati o divorziati o non conviventi sono frequenti ed uno degli argomenti che la fa da padrone è proprio quello della divisione delle spese dei figli. La tematica inerente le spese straordinarie da sostenersi per i figli minorenni e o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, la loro esatta individuazione e distinzione rispetto alle spese ordinarie, la loro quantificazione e la modalità di contribuzione da parte dei genitori è certamente di particolare interesse poiché in assenza di un dettato normativo la questione, rimessa sostanzialmente alla giurisprudenza, si presta facilmente a contrapposte valutazioni e conseguenti liti familiari in danno dei figli. 

Differentemente da quanto ritenuto da taluno, nell’assegno periodico di mantenimento sono incluse solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, perché in tal caso si rischierebbe di pregiudicare i figli nella soddisfazione di esigenze impreviste che richiedono un onere economico straordinario.

In merito a questo importante argomento ritengo sia necessario rendere più semplice e chiaro possibile lo schema di inquadramento delle spese ordinarie e straordinarie, specificando inoltre in questa ultima categoria quelle per le quali è previamente necessario ottenere l’accordo dell’altro genitore e quelle in cui l’accordo non serve.

In quest’ottica ho sviluppato le risposte (senza pretesa di esaustività) alle domande più frequenti che mi vengono poste.


Quali sono le spese ordinarie che rientrano nell’assegno di mantenimento?
Sono da considerarsi ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita dei figli, quali ad esempio l’abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), il vitto (compresi i buoni pasto/mensa scolastica nelle scuole pubbliche), il contributo per le spese di abitazione, il materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, i medicinali da banco senza prescrizione, la ricarica del cellulare, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in giornata con un costo non superiore a dieci euro.

Quali sono le spese straordinarie?
Sono considerate straordinarie, tutte quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita della prole o che comunque non sono ricorrenti, né determinabili e quantificabili in anticipo o di importo apprezzabile rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.

Le spese straordinarie vengono generalmente raggruppate in tre categorie: 1) medico/sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale, 2) scolastiche e 3) extrascolastiche (culturali, sportive, ludiche, ricreative).

 

Occorre l’accordo tra i genitori in merito alla spesa straordinaria da sostenersi per il figlio?
La giurisprudenza in materia segue pressoché unanimemente il criterio della loro preventiva concertazione tra i genitori
, anche per evitare i conflitti che potrebbero nascere a fronte di richieste di rimborso di un genitore nei confronti dell’altro per spese decise unilateralmente.

Conseguentemente, il genitore che chieda il rimborso (pro quota o totale) di una spesa straordinaria, per vedere accolta la sua domanda ha l’onere di provare di avere ricevuto il consenso dell’altro genitore (Raccomandata, fax, e mail, messaggistica).

 

Ci sono delle eccezioni?
Fanno eccezione solo le spese mediche indifferibili ed urgenti
, che date le circostanze, possono essere sostenute da un genitore senza il previo accordo con l’altro e che lo legittimano in ogni caso ad ottenere il rimborso.

Tengo però a precisare che non tutte le spese straordinarie sono la conseguenza di una decisione di maggiore interesse per i figli, nel senso che tra i due concetti (spesa straordinaria/decisione di maggiore interesse per i figli) non vi è sempre esatta coincidenza.

Di conseguenza, la giurisprudenza ritiene che quando l’esborso straordinario non sottende ad una questione rilevante, non vi è l’obbligo del preventivo accordo.

 

E’ per me buona consuetudine prevedere in sede di accordo oltre alla percentuale di contribuzione alle spese straordinarie di ciascun genitore (normalmente il 50% ciascuno, ma non sono mancati casi in cui i giudici hanno ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela dei minori l’addebito complessivo ad un genitore o una ripartizione tra i due genitori in percentuali diverse) anche la specifica delle spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo e le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo.

 

Ma quali sono le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo?
Sono sostanzialmente quelle che sono connesse ad esigenze dei figli che non debbono essere pregiudicate dal mancato consenso dei genitori e quelle che, rispetto ai redditi di questi ultimi, non comportino un impegno economico rilevante e non modifichino o completamente sopprimano, ove possibile, l’offerta formativa della quale i figli godevano in corso di convivenza familiare.

A titolo esemplificativo sono considerate spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo:

sanitarie: spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN su prescrizione medica;

- scolastiche: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, libri di testo, anche usati, equipaggiamento scolastico (ad esempio corredo di cancelleria) di inizio anno, costi di trasporto per la scuola, lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dagli insegnanti, costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa, i costi relativi alla baby sitter, qualora non sia possibile l’ausilio dell’altro genitore, per il tempo in cui il genitore collocatario prevalente o del genitore in turno di responsabilità, o per il dopo scuola o per gli anticipi/posticipi scolastici necessario per esigenze di lavoro del genitore collocatario o in turno di responsabilità.

extrascolastiche: attività sportiva e scoutistica, relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria), centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa parrocchiale o di altre associazioni, spese per il mantenimento e le cure ordinarie di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario.

 

Quali sono le spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo?
Sono quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione economico/reddituale dei genitori.

A titolo esemplificativo sono considerate spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo:

sanitarie: cure omoeopatiche, ayurvediche e assimilate; chirurgia a fini meramente estetici;

scolastiche: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;

extrascolastiche: corsi educativi e di sport di rilevante impegno finanziario ed agonistico (ippica, tennis, nautica, gol), educazione musicale, patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e veicoli, polizze vita/infortuni/danni civili a terzi intestate alla prole, soggiorni all’estero, gite scolastiche che comportino una spesa rilevante, studi universitari che comportino la permanenza del figlio fuori casa, master di formazione e specializzazione post-universitaria. 

Da ultimo preciso inoltre che al fine di limitare i conflitti in questo ambito, molti Tribunali, in collaborazione con i rispettivi Consigli dell'Ordine, associazioni ed enti hanno adottato dei protocolli d’intesa per dettare delle linee guida in materia.

Da questi protocolli, pur diversi tra di loro e più o meno esaustivi, emerge una certa omogeneità sia nella tipizzazione delle singole voci di spesa (ordinaria o straordinaria) sia nei criteri con i quali stabilire se una spesa straordinaria richiede o meno il preventivo accordo.

Nella nostra Regione, i Tribunali di Padova, Vicenza, Treviso e di Verona hanno adottato un protocollo d’intesa per le spese straordinarie mentre il Tribunale di Rovigo è in fase di adozione.

 

Fulvia Fois

dirittoetutela3.0@gmail.com 

12 novembre 2017


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