Il figlio ignorato dal padre può chiedere i danni anche in età adulta
DIRITTO E TUTELA 3.0 - Il figlio ignorato dal padre può chiedere i danni anche in età adulta
L'avvocato Fulvia Fois illustra l'illecito endofamiliare, ovvero la violazione dei doveri familiari che arriva al punto di ledere la dignità e la personalità dei componenti
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un caso che mi ha molto colpito e che spero possiate trovare interessante: il risarcimento del danno al figlio ignorato dal padre.
Capita più di frequente di quanto possiate immaginare che padri o madri si disinteressino totalmente e per una vita intera dei figli, creandogli un pregiudizio rilevante sotto diversi profili.
A tal riguardo la giurisprudenza è unanime nel riconoscere il cosiddetto illecito endofamiliare.
Di cosa si tratta?
Si tratta di una violazione dei doveri familiari che arriva al punto di ledere la dignità e la personalità dei componenti della famiglia stessa e da cui deriva la compromissione della qualità della vita normale del soggetto o uno stato di disagio psichico anche non patologico.
Ma quali sono le condotte idonee ad integrare suddetto illecito?
Premettendo che esso può riguardare rapporti di diverso tipo (matrimonio, convivenza, unioni civili, filiazione), i giudici hanno individuato alcune condotte particolarmente rilevanti:
- Violazione dell’obbligo di solidarietà e assistenza nei confronti del coniuge o dei figli;
- Violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza tra i coniugi;
- Negligenza o assenza della figura paterna nella crescita del minore.
È proprio con riguardo a quest’ultimo punto che si sono riscontrate le più importanti novità.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha sancito la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla privazione della figura paterna a favore del figlio, oramai quarantenne.
Pur essendo ormai pacificamente riconosciuta la responsabilità del genitore che viola i propri obblighi di educazione, mantenimento, istruzione e assistenza (non essendo sufficiente che l’altro genitore sopperisca tutte le spese necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio), la pronuncia in esame introduce due importanti elementi di novità.
In primo luogo, il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto non va inteso solo in termini materiali, dovendosi invece interpretare come il diritto del minore ad instaurare e sviluppare fin dalla nascita un solido rapporto con il proprio genitore, sia nella sfera affettiva, sia nella sfera sociale: ciò significa che affinché l’obbligo sia rispettato, non basta la predisposizione di sostegni economici, rendendosi invece necessario dimostrare il vincolo affettivo, prestando tempo e attenzioni ai propri figli.
In secondo luogo, i giudici hanno stabilito che il figlio ignorato dal padre (ma ben potrebbe essere anche dalla madre) ha diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno da privazione del rapporto di filiazione anche se l’istanza viene presentata dopo 40 anni dalla nascita, purché venga fornita la prova del danno subito, della condotta dell’obbligato e del nesso causale tra le due.
Tutto ciò si spiega in ragione del fatto che l’obbligo di educare e mantenere il figlio sorge al momento della nascita dello stesso, a prescindere dalla dichiarazione di paternità o maternità (per cui il genitore che abbia riconosciuto il figlio venendo poi meno ai suoi doveri sarà ritenuto maggiormente responsabile) e che l’illecito endo-familiare è qualificato come illecito permanente in cui la prescrizione comincia a decorrere soltanto dal momento in cui si verificano tutte le condizioni, come ad esempio il ritrovamento del padre tenuto al risarcimento.
In forza di ciò, il figlio - o il genitore che si è fatto carico da solo del mantenimento di quest’ultimo- avrà diritto al risarcimento dei danni morali e materiali patiti.
Quindi i padri e le madri che hanno omesso di comportarsi come tali, come sopra specificato, rischiano, giustamente, di dover risarcire i danni causati.
Se avete piacere di scrivermi e di segnalarmi anche nuovi argomenti potete farlo digitando: www.dirittoetutelafois.com
Ricordate il mio motto: la conoscenza rende liberi di tutelare i propri diritti.
Vi ringrazio
Avv. Fulvia Fois