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La vendetta porno: la legge penale che tutela le vittime c'è ma a quanto pare non basta

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - La vendetta porno, il caso della maestra d'asilo: "Ennesima sconfitta della vera giustizia"

L'avvocato Fulvia Fois: la donna di Torino ha perso il lavoro per colpa dell'idiozia maschile. "La legge penale che tutela le vittime c'è, ma a quanto pare non basta"

Care lettrici e cari lettori, 

questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero molto delicato, di cui purtroppo si è sentito tanto parlare in questi giorni a seguito di un increscioso fatto di cronaca che ha visto protagonista una maestra d’asilo, che ha perso il lavoro dopo che l’ex compagno ha diffuso un suo video hard in chat.

È l’ennesimo caso in cui una donna rischia di perdere – o perde effettivamente – il lavoro per colpa dell’idiozia e meschinità altrui, diventando così doppiamente vittima; un caso che ha, ancora una volta, riportato l’attenzione sul cosidetto revenge porn.

Il revenge porn è letteralmente traducibile come “vendetta porno”, termine che sta ad indicare quel tristemente noto fenomeno per cui spesso gli ex compagni o fidanzati tendono a “vendicarsi” per la fine della storia d’amore pubblicando o diffondendo agli amici o in rete foto e video hard ritraenti la propria ex fidanzata senza il consenso di quest’ultima.

Dal luglio 2019, però e per fortuna, questa bieca condotta non è più un semplice segno di viltà, stupidità e meschinità ma ha anche assunto rilevanza penale.

Il Codice Rosso del 2019 ha infatti introdotto all’art. 612 ter c.p. una nuova fattispecie di reato denominata “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; la stessa pena si applica anche a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i contenuti hard, li diffonde senza il consenso del soggetto rappresentato.

Questo significa che oggi, secondo l’art. 612 ter c.p., viene finalmente punito non solo chi diffonde video o immagini pornografiche dopo averle realizzate o sottratte ma anche chi diffonde questi contenuti dopo averli ricevuti magari dalla stessa vittima che, spontaneamente e forse un po’ inconsciamente li invia al proprio compagno, confidando nella buona fede di quest’ultimo.

E proprio qualora ad inviare le immagini o i video sia il marito, il fidanzato ma anche l’ex marito o ex compagno, la pena sarà aumentata fino ad un terzo, così come qualora il reato sia commesso con l’utilizzo di mezzi informatici (whatsapp, facebook, instagram) – ipotesi in cui, oltre al reato di revenge porn, sarà ravvisabile anche la diffamazione online, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 516.

Questa aggravante trova la propria ragion d’essere non solo nel fatto che il partner – attuale o ex che sia – ha una maggior probabilità di ottenere o procurarsi materiale hard della vittima, ma anche e soprattutto perché il rapporto di vicinanza e di fiducia che, seppur finito, ha legato la coppia in passato, amplifica la portata lesiva di questo infimo gesto, annientando la vittima e la sua capacità relazionale.

Nondimeno, occorre considerare anche il disagio psicologico che questi episodi ingenerano nella vittima, soprattutto se commessi con il mezzo di diffusione telematico: il cyberspazio, infatti,complici la velocità di divulgazione dei contenuti e la difficoltà nell’eliminarli definitivamente una volta che gli stessi siano messi in circolazione, può nascondere insidie che causano gravissime ripercussioni nella sfera psicologica della vittima, portandola, nei casi peggiori, a subire anche danni fisici indiretti, come avvenuto ad esempio nel caso di Tiziana Cantone, ventinovenne suicidatasi il 13 settembre 2016 per non aver retto il peso dell’umiliazione cui l’uomo che diceva di amarla, l’ha costretta dopo aver diffuso un video hard che la vedeva protagonista.

Oltre all’indiscussa responsabilità penale, il soggetto che invia o diffonde immagini o video porno senza il consenso del soggetto coinvolto, potrà allora incorrere anche nella responsabilità civile.

La vittima di revenge porn, infatti, subisce sia un danno patrimoniale - ovvero un pregiudizio economico quale, ad esempio, l’aver perso il lavoro a seguito della diffusione delle immagini – sia un danno non patrimoniale, attinente alla sfera prettamente psicologica dell’individuo e configurabile come la sofferenza o il turbamento dello stato d’animo causato dal fatto

Il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito è punibile a querela della persona offesa, che va presentata nel termine di sei mesi dal momento in cui la vittima viene a conoscenza dell’avvenuta diffusione del materiale, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di una persona in stato di inferiorità fisica o psichica (minore, infermo di mente) o riguardi una donna in stato di gravidanza, ipotesi per cui è prevista la procedibilità d’ufficio. Similmente a quanto previsto per lo stalking, anche per il revenge porn la remissione della querela potrà essere soltanto processuale: ciò significa che qualora malauguratamente cambiassi idea e volessi ritirare la querela, ciò sarà possibile soltanto davanti ad un giudice che accerti la mia effettiva volontà e garantisca che la stessa è immune da ingerenze esterne.

Purtroppo però, come spesso accade, anche in questo caso la partica sembra disattendere le buone intenzioni del legislatore. In questi giorni, come detto, abbiamo tutti sentito parlare della maestra di Torino protagonista di una vicenda che ha dell’inverosimile.

La giovane si frequenta con un ragazzo; i due si scambiano messaggi e foto a sfondo erotico fino a quando, dopo la rottura, lui pensa bene di inviare tutti i contenuti agli amici del calcetto. In un attimo le foto e i video rimbalzano di cellulare in cellulare, arrivando anche a conoscenza delle mamme dei bambini che frequentano l’asilo in cui la maestra lavora.

È a questo punto che scoppia il finimondo: una delle mamme – ora accusata di estorsione e diffamazione aggravata - affronta la giovane, avvertendola che qualora avesse denunciato il ragazzo, avrebbe anche inviato i contenuti pornografici alla dirigente scolastica.

La ragazza però è decisa a farsi giustizia e denuncia, ma ecco arrivare non solo il licenziamento ma anche la sentenza del Tribunale che ha disposto la messa alla prova per il ragazzo, che dovrà svolgere un anno di servizi socialmente utili per otto ore alla settimana.

Trattasi dell’ennesima sconfitta del buon senso e della giustizia vera, una profonda ferita che ci porta inevitabilmente a riflettere e a comprendere che purtroppo anche questa nuova norma è affetta dallo stesso tipico vizio della legge sul femminicidio: la presunzione di poter arginare un dilagante fenomeno intervenendo soltanto sui suoi effetti, senza considerare le cause dello stesso e il substrato culturale in cui si manifesta.

Si tratta di un reato veramente spregevole, un nemico comune che tutti ci dobbiamo impegnare a sconfiggere: educhiamo i nostri figli al rispetto reciproco e alla sensibilità! Non prendiamo alla leggera questi abusi, ma soprattutto denunciamo sempre! 

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com o scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                       Avvocato Fulvia Fois



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