Questione di vita o di morte: IL TESTAMENTO BIOLOGICO
Questione di vita o di morte: il testamento biologico
DIRITTO E TUTELA 3.0 L'avvocato Fulvia Fois affronta una questione attuale e delicatissima: quella della dichiarazione anticipata di trattamento
Una incursione, sempre da un punto di vista legale e normativo, in una delle questioni, etiche ma non solo, di strettissima attualità. Per avere risposte sui vostri dubbi in materia legale, potete contattare l’avvocato Fulvia Fois scrivendo a dirittoetutela3.0@gmail.com
Rovigo - E’ sempre più accesa la discussione - tranne che in Parlamento visto l’assenteismo rilevato in aula il giorno dell’esame della questione - sul testamento biologico o cosiddetto testamento di vita, tenuto conto della sua stretta correlazione con lo strumento dell’eutanasia.
Quando si parla di testamento biologico ci si riferisce, in sostanza, al diritto o meno di una persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, di poter dichiarare anticipatamente, rispetto a una sua situazione futura di incapacità di autodeterminarsi (ad esempio a seguito di un incidente stradale con lesioni traumatiche cerebrali irreversibili), le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari (es. rianimazione cardio polmonare, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali..ecc.) nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi compresi le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Morire quindi con dignità e rispetto di se stessi o vivere senza dignità e tra i mille dolori e umiliazioni aspettando la fine? Forse questa domanda provocatoria non riassume le varie sfaccettature della questione, ma di certo fa pensare anche chi della questione si é sempre, per timore e/o apparente menefreghismo, disinteressato.
Ma in Italia c’é una legge che prevede la possibilità di fare un testamento biologico? In Italia, purtroppo, non é ancora stata varata una legge che prevede il testamento biologico. Dal punto di vista normativo si fa riferimento al solo articolo 32 della Costituzione che prevede che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Peraltro l’Italia ha firmato nel 2001 la convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, senza dar corso, ad oggi, alla sua ratifica.
In questa convenzione viene stabilito che: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. Al riguardo e in linea con il principio poc’anzi espresso, il Codice di Deontologia Medica afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà della persona. Ma senza testamento biologico chi decide delle nostre sorti quando noi non siamo più in gradi di farlo?
In linea generale si può senz’altro dire che la sorte della persona, intesa sia come scelta terapeutica da effettuarsi sia per quel che attiene che il fine vita, che si é venuta a trovare in uno stato di incapacità, passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali(es. amministratore di sostegno) qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici. Può essere nominato, in via anticipata, un amministratore di sostegno che in futuro, in caso di incapacità sopravvenuta della persona che ha richiesto la sua nomina anticipata, esprima i consensi necessari ai trattamenti medici?
Il primo ad esprimersi in questo senso in Italia é stato il Tribunale di Modena che nel 2008 ha consentito ex art. 408 primo comma c.c. la nomina di un amministratore di sostegno autorizzandolo a compiere in favore del beneficiario la negazione del consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona il trattamento terapeutico (rianimazione cardio polmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali).
In questo modo, pur in assenza di una normativa specifica, il Giudice ha così consentito al soggetto, che ne aveva fatto richiesta, di ottenere gli stessi effetti di un testamento biologico.
Va segnalato, in ogni caso, un diverso orientamento della Cassazione che ritiene inattuabile la volontà di nominare un amministratore quando la situazione di incapacità della persona non si é ancora manifestata.
E’ indubbia la necessità di normare rapidamente la questione a tutela dei diritti delle persone. Ma con il Dat (dichiarazione anticipata di testamento) la persona di cosa potrebbe disporre?
Con il testamento biologico scritto la persona esprime le sue volontà:
1) in merito ai trattamenti sanitari che ritiene di accettare o rifiutare nel caso di malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che lo costringono a sottoporsi a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali;
2) in ordine alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiale, alla sua rianimazione cardio polmonare e in linea generale all’accampamento terapeutico;
3) alla donazione dei suoi organi, alla cremazione.
Ci sono dei registri per la raccolta dei testamenti biologici (Dat)?
Molti comuni italiani si stanno organizzando dotandosi di un registro e di un regolamento apposito, per consentire alle persone che ne hanno interesse di registrare i propri testamenti biologici.
In questo modo, senza voler anticipare il dato normativo, che non c’é, viene offerto al cittadino un servizio in grado di tutelare la sua volontà in merito alle scelte sanitarie e terapeutiche che lo riguarderanno nell’ipotesi in cui si verificasse un trauma o una malattia invalidante tale da non consentirgli di esprime il proprio consenso o dissenso.
Avvocato Fulvia Fois