Aste Immobiliari.Cosa c'è da sapere sugli acquisti alle aste immobiliari
Le aste immobiliari sono una buona opportunità per acquistare un immobile di proprietà di un privato o di una società (finito all'asta a seguito di una procedura esecutiva immobiliare), a un prezzo particolarmente vantaggioso, perché inferiore rispetto al prezzo di mercato, grazie anche ai ribassi praticati, se l'asta va deserta.
Tuttavia, se non si é esperti, acquistare un immobile all'asta può comportare dei rischi.
Occorre valutare attentamente l’operazione di acquisto all'asta dell'immobile, anche tramite un professionista, avendo cura di analizzare con attenzione l’avviso di vendita, eseguendo un sopralluogo dell’immobile, esaminando la relazione peritale soprattutto per quel che concerne la presenza o meno di abusi edilizi.
Sarà poi importante, prima di partecipare all'asta dell'immobile, valutare con attenzione quale sia la soglia massima di prezzo affrontabile e i costi dell’operazione stessa che nel loro complesso si aggiungono al prezzo che andrà versato a seguito dell'aggiudicazione.
La vendita di beni immobili all’asta può avvenire all’incanto o senza incanto.
La vendita senza incanto viene disposta dal Giudice dell’Esecuzione, ed è la modalità prevalente.
La vendita all’incanto consiste in una gara pubblica di offerte al rialzo, avente ormai carattere residuale, che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione o a un suo delegato (ad esempio un Notaio)
Sia nell’una che nell’altra tipologia di asta, il Giudice dispone tempi e modalità con l’ordinanza di vendita, a cui segue l’avviso di vendita con gli estremi e il valore dell’immobile che vengono pubblicati sui siti internet dedicati.
Il soggetto interessato può quindi presentare, personalmente o tramite procuratore, l’offerta di acquisto che consiste in una dichiarazione contenente determinati dati (estremi del bene immobile, prezzo offerto, dati dell’offerente, termini di pagamento del prezzo).
L’offerta di acquisto è irrevocabile, sempre che siano rispettate tutte le formalità richieste dalla legge e nell’ordinanza di vendita.
Soltanto in caso di presentazione di più offerte, ci sarà una gara al rialzo con un rilancio minimo prestabilito.
L’offerente unico può aggiudicarsi l’immobile se l’offerta è pari al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita o è superiore, o è inferiore al valore stimato (ma non oltre ¼) e il giudice ritiene che non sarà comunque possibile conseguire un prezzo superiore.
Se non vi sono offerte l’asta va deserta e il Giudice (o delegato) fissa una nuova data per una seconda vendita, con ulteriore ribasso del prezzo base d’asta del 25%. Se anche questa vendita va deserta, decide un ulteriore tentativo di vendita.
Dopo il quarto tentativo, il Giudice può stabilire una base di partenza inferiore fino al 50% rispetto alla valutazione iniziale, sempre che non si dichiari estinta la procedura se i costi dell’asta arrivano a superare il prezzo di vendita dell’immobile.
Fino al 2018 le aste giudiziarie si svolgevano in modo tradizionale, mediante partecipazione degli offerenti direttamente davanti al giudice o davanti al professionista delegato, con presentazione di offerte cartacee in buste chiuse, direttamente nelle mani dei detti soggetti.
Oggi la procedura d’asta si svolge con modalità telematiche (asta telematica o online) e sia la presentazione delle offerte dei potenziali acquirenti, sia la gara tra più offerenti, avvengono utilizzando delle apposite piattaforme web.
Entro quanto tempo deve essere pagato il saldo prezzo dell'immobile aggiudicato all'asta?
Il saldo prezzo deve essere corrisposto entro 120 giorni dall'aggiudicazione del bene immobile all'asta. Ci possono essere termini anche più brevi come nell'ipotesi di asta fallimentare in cui il saldo prezzo deve essere versato entro 60 giorni .