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Patto di famiglia

Si tratta di un contratto avente forma di atto pubblico, con cui l'imprenditore, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, trasferisce, totalmente o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti (art. 768 bisc.c. – link).

Questo contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha inserito un apposito capo nel codice civile, i cui articoli vanno dal 768 bis al 768 octies.

La sua disciplina deroga, in parte, alle regole generali in materia di successione (in particolare al divieto dei patti successori), in quanto si tratta di un atto stipulato tra persone ancora in vita.

L'istituto ha recepito l'esigenza, sempre più avvertita nel nostro tessuto sociale ed economico, di agevolare il ricambio generazionale in un'azienda di famiglia, permettendo ora all'imprenditore il trasferimento del bene produttivo (azienda), salvaguardando in pari tempo l'unità familiare.

Al contratto, che a pena di nullità va stipulato per atto pubblico, debbono necessariamente partecipare, oltre ovviamente all'imprenditore disponente, il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, cioè tutti coloro che al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all'imprenditore, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima o in natura.

Tuttavia, il soddisfacimento degli altri legittimari può avvenire mediante altri beni assegnati dal disponente stesso. 

Detti beni in tal caso sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione.

E' prevista anche la possibilità che i partecipanti al patto non assegnatari dell'azienda rinunzino, in tutto o in parte, alla liquidazione della somma corrispondente al valore delle quote loro spettanti.

 

Il patto di famiglia può essere sciolto o per mutuo consenso, tramite la stipulazione di un nuovo contratto avente le medesime caratteristiche e con la partecipazione delle medesime parti che conclusero il primo patto, oppure mediante recesso, se tale facoltà di recedere è stata espressamente prevista nel patto stesso. 

Nel caso in cui il coniuge o altri legittimari siano stati pretermessi dalla stipulazione del patto, essi potranno, all'apertura della successione dell'imprenditore disponente, chiedere ai beneficiari del patto il pagamento della somma pari al valore delle quote di legittima loro corrispondenti, maggiorata degli interessi legali.

Le controversie relative alle disposizioni sul patto di famiglia debbono essere previamente devolute agli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del D. Lgs.vo 17.1.2003 n. 5.



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