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Il reato di stalking

Cos’è lo stalking e quali sono le sue principali caratteristiche?

Ai sensi dell’art. 612 bis c.p., il reato di atti persecutori punisce le reiterate condotte di minaccia o molestia poste in essere da un soggetto in danno di un altro, tali da determinare in quest’ultimo alternativamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o, infine, una alterazione delle abitudini di vita.

Nella realtà dei fatti, le ripetute minacce o molestie possono assumere la forma più diversa, essendo perpetrabili attraverso telefonate, sms, mail dal contenuto offensivo o intimidatorio o ancora per il tramite di lettere o biglietti lasciati sull’autovettura o sulla porta di casa della persona molestata.

Gli stalker sono soliti appostarsi fuori del luogo di lavoro, abitazione o palestra frequentata dalla vittima, nonché pedinare o spiare quest’ultima.

Come tutelarsi dallo Stalking?

L’ordinamento Italiano negli ultimi anni ha incentivato gli strumenti di protezione nei confronti delle vittime di Stalking, offrendo loro forme progressive di tutela, quali:

a) Uno strumento con funzione preventiva è l’Ammonimento del Questore con il quale, su segnalazione delle vittima, l’Autorità di pubblica sicurezza nella persona del Questore, invita lo stalker ad astenersi dal tenere comportamenti persecutori nei confronti della vittima.

Ove il soggetto ammonito prosegua nei propri atti e non si astenga dall’assumere comportamenti che pongono la vittima in uno stato di ansia e paura, l’Autorità giudiziaria competenze venutane a conoscenza procederà d’ufficio ad instaurare il procedimento penale, finalizzato alla repressione della condotta illecita.

b) Proposizione all’Autorità Giudiziaria della querela nei confronti dello stalker entro il termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto reato, che costituisce un termine raddoppiato rispetto al termine ordinario trimestrale.

c) Qualora la situazione necessiti di un intervento immediato al fine di scongiurare conseguenze gravi ed irreparabili, la vittima, dopo aver presentato querela, potrà chiedere al Giudice di adottare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati o dell’obbligo di mantenere dagli stessi una determinata distanza.

d) Procedibilità d’ufficio da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso di reato commesso in danno di minori o di una persona con disabilità ovvero da un soggetto già ammonito dal Questore, con aggravamento della pena.

Che cosa si intende per stalking condominiale?

Il delitto di atti persecutori ha assunto anche forme diverse da quella “tradizionale”.

Infatti, il reato di stalking può interessare anche i rapporti di vicinato e di condominio.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 7.04.2011, n. 20895) che, ampliando i confini di tale reato, ha individuato la figura dello stalking condominiale giudicando “riduttiva la lettura della norma nel senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona”.

In altri termini, il reato in esame è configurabile anche quando la vittima non è sempre lo stesso soggetto bensì persone diverse, quali i condomini di un palazzo, di volta in volta perseguitati dalle condotte moleste dello stalker.

Ad esempio, è ravvisabile stalking condominiale nelle condotte del condomino che chiude il vicino nell’ascensore o insegue la signora del quarto piano o, ancora, versa liquami o getta mozziconi di sigaretta nel terrazzo sottostante.

Queste ed altre molestie o minacce poste in essere sempre dallo stesso condomino in danno degli altri possono integrare lo stalking condominiale.



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