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Separazione giudiziale

Ai sensi dell’art. 151 del codice civile, la separazione giudiziale può essere richiesta da ciascuno dei coniugi “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".

Oltre a produrre l’effetto, nei rapporti tra i coniugi, di far cessare tre dei quattro obblighi derivanti dal contratto matrimoniale (vedi la sezione Separazione), la sentenza che dichiara la separazione personale può contenere la pronuncia di addebito (sempre ai sensi dell'art. 151 c.c., il giudice, pronunziando la separazione, "dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio"). 

La pronuncia di addebito, per quanto ormai infrequente, produce due effetti giuridici abbastanza importanti in favore della parte processuale che l’ha richiesta: 1) il coniuge cui è stata addebitata la separazione non avrà diritto ad alcun contributo al suo mantenimento, pur se in concreto aveva i requisiti per ottenerlo; 2) il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde, sin dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i diritti ereditari nei confronti dell’altro coniuge.

Dal punto di vista processuale, la separazione giudiziale è un procedimento composto di due fasi: la prima, definita non contenziosa, ha il fine di tentare di conciliare i coniugi, che dovranno, pertanto, comparire personalmente – assistiti dai rispettivi avvocati – davanti al Presidente. Ogni volta che la conciliazione non riesce, il Presidente deve emettere “i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi” (art. 708 c.p.c. – link) e dare ingresso alla seconda fase – cosiddetta contenziosa -, un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena, che termina con la sentenza.

Se la coppia che si separa ha anche dei figli, la sentenza non avrà efficacia solo nei confronti dei coniugi, ma dovrà necessariamente provvedere anche in ordine all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento e al collocamento dei figli minori nonché in ordine al loro mantenimento (vedi infra nella sezioneFiliazione).

Un ulteriore effetto (automatico) del passaggio in giudicato della sentenza di separazione è quello di porre fine all’eventuale regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi (art. 191 c.c. – link).



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