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Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Si tratta di istituti del diritto civile che hanno la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Esse, quindi, limitano o escludono la capacità di agire di un soggetto maggiore d'età rispetto all’amministrazione dei suoi beni e ad alcuni atti della sua vita di relazione, individuando un insieme di strumenti tesi alla protezione della persona in via gradata, in funzione della gravità dell'infermità che ne riduce l'autonomia. 

Tale soggetto può essere di conseguenza affiancato da un curatore oppure rappresentato da un tutore legale o da un amministratore di sostegno.

L'interdizione (art. 414 c. c. - link) è prevista a tutela del maggiore d'età e del minore emancipato che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Essa ha come conseguenza l’ablazione totale della capacità di agire della persona interdetta.

Un tutore, nominato dal tribunale, lo sostituirà nel compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Pertanto, gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione possono essere annullati.

L'inabilitazione (art. 415 c.c. - link) è, invece, prevista a tutela del maggiore d'età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all'interdizione.

Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.

Gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio possono essere annullati.

 

L'amministrazione di sostegno (art. 404 c. c. - link) è un istituto entrato di recente nel nostro ordinamento (la legge che la prevede è la n. 6 del 2004) e risponde all’esigenza, che veniva invocata ormai da decenni, di trovare uno strumento di tutela delle persone deboli meno invasivo dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Essa mira a tutelare la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Viene largamente utilizzata a tutela delle persone anziane, quando, magari ancora perfettamente lucide, per problemi di natura fisica non riescono più a occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio.

 

Un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale con decreto, avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti con il decreto di nomina. 

Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice.

In particolare, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non perde la facoltà di compiere gli atti cosiddetti personalissimi, attinenti la sua persona, come contrarre matrimonio o separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio, per fare alcuni esempi.

E' strumento che consente notevole efficacia e flessibilità per la cura e gli interessi della persona, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, ma anche i bisogni e la volontà del beneficiario, dal momento che, a mente dell'art. 410 del codice civile, l'amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni e della volontà del destinatario degli interventi. 

La scelta dell’amministratore di sostegno, a mente dell’art. 408 c.c., avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che può designare anche personalmente il proprio amministratore, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.



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