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Separazione Personale dei coniugi

La separazione personale in Italia è, innanzitutto, un diritto pieno e inalienabile di entrambi i coniugi. Essa non recide il vincolo coniugale, ma ne attenua gli effetti e gli obblighi e può essere l’effetto di un semplice accordo tra i coniugi, omologato dal Tribunale (separazione consensuale – art. 158 c.c.), o di una sentenza (separazione giudiziale – art. 151 c.c. - link).

Per effetto della separazione, quindi, si rimane marito e moglie, ma senza più l’obbligo reciproco di fedeltà, di coabitazione e di collaborazione nell’interesse della famiglia. Nei rapporti tra i coniugi, rimane fermo il solo obbligo di assistenza, che si traduce, quando ne ricorrono i presupposti, nella previsione di un assegno in favore del coniuge economicamente più debole (art. 156 c.c. – link).

La separazione personale è una condizione giuridica che solitamente sfocia nel divorzio, ma non necessariamente: i coniugi possono decidere di rimanere separati per il resto della loro vita.



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