Fondo patrimoniale
Il nostro ordinamento ha stabilito che la regola in materia di regime patrimoniale della famiglia debba essere la comunione legale (art. 159 c.c. – link).
Tuttavia i coniugi possono derogare a questa regola e pattuire regimi diversi, più rispondenti alle loro necessità e obiettivi.
Tra essi, in particolare, il legislatore ha previsto il fondo patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 167 del codice civile, "ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".
Storicamente, l'istituto del fondo patrimoniale ha sostituito quello del patrimonio familiare e della dote e la sua funzione è quella di soddisfare i bisogni di mantenimento, contribuzione ed assistenza della famiglia.
I beni che vengono destinati dai coniugi al fondo patrimoniale ed i loro frutti rispondono di fronte ai terzi soltanto per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia.
L'amministrazione del fondo patrimoniale è regolata dalle norme che disciplinano l'amministrazione della comunione legale.
In altri termini, per gli atti di ordinaria amministrazione, l'amministrazione è disgiunta, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, essa spetta congiuntamente ai coniugi.
Solo per il compimento di determinati atti di disposizione del fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l'autorizzazione del giudice.
Una volta costituito, il fondo può essere modificato sia per quanto concerne la sua disciplina che la composizione.
Ogni modificazione richiede tuttavia il consenso di tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo, o dei loro eredi.
Il fondo patrimoniale, infine, si estingue per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale dura sino al raggiungimento da parte loro della maggiore età.