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Azioni esecutive

Lo Studio Legale Fois fornisce consulenza e assistenza legale nei casi in cui occorre intraprendere un’azione esecutiva, ovvero quel procedimento giudiziale finalizzato a recuperare un credito del cittadino, quando tale credito sia certo, liquido, esigibile e sancito da un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.).

I più frequenti e noti titoli esecutivi sono costituiti dalle sentenze e dai titoli di credito (principalmente cambiali e assegni), ma l’ordinamento giuridico riconosce l’efficacia di titolo esecutivo anche a numerosi altri atti e provvedimenti giudiziali, in casi tassativi.

Lo Studio Legale Fois è in grado di fornire piena tutela al cliente sia quando questi è creditore sia quando è debitore dell’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo e in relazione a tutti i tipi di procedure esecutive previste dal nostro ordinamento. Esse sono, infatti, di tre tipi.

  • Esecuzione mobiliare (artt. 513-542 c.p.c.): essa aggredisce tutti i beni mobili di proprietà del debitore, dovunque si trovino. Una volta che tali beni sono stati pignorati, essi possono essere venduti all’asta o assegnati al creditore;
  • Esecuzione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.): in questo caso a venire pignorati sono i crediti di cui il debitore è titolare verso terzi (banche, clienti, istituti previdenziali, datore di lavoro). Una volta che il credito del proprio debitore viene pignorato con successo, esso viene assegnato direttamente al creditore, che ottiene soddisfazione attraverso di esso;
  • Esecuzione immobiliare (artt. 555-604 c.p.c.): oggetto del pignoramento in questo ultimo caso è qualunque bene immobile di proprietà del debitore, che viene venduto all’asta al miglior offerente. Il creditore si soddisfa, quindi, sul prezzo realizzato dalla vendita, dedotte le spese della procedura.


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