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Separazione consensuale

 

SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale è il procedimento giudiziario a cui i coniugi possono ricorrere quando sono d’accordo sia nel separarsi sia sulle condizionia cui addivenirvi.

Più precisamente, la separazione consensuale presuppone che i coniugi convengano sull’affidamento/collocamento prevalente dei figli minorenni, sull’assegnazione della casa coniugale, sul diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario, sul contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficientie sulle loro spese straordinarie, sull’eventuale contributo di un coniuge al mantenimento dell’altro che sia economicamente più debole, su  ogni altra questione economico/patrimoniale nascente dal matrimonio.

La separazione consensuale è strumento da preferirsi, laddove possibile, sia perché si avvale di una procedura snella e veloce sia perché limitando la conflittualità che solitamente sussiste tra i coniugi che devono porre fine al matrimonio, ha dei riflessi sicuramente positivi sui figli loro malgrado coinvolti nella separazione dei genitori.

E’ disciplinata dagli articoli 158 del Codice Civilee 711 del Codice di Procedura Civile.

La domanda di separazione consensuale va proposta con ricorso al Tribunale competente per territorio.

Per la separazione consensuale non è necessaria la presenza di un difensore, ma i coniugi possono decidere di farsi assistere entrambi da un solo avvocato o ciascuno dal proprio legale di fiducia.

Una volta depositato il ricorso per separazione consensuale, viene fissata un’udienza nella quale marito e moglie devono comparire personalmente in quanto il Presidente del Tribunale deve sentirli e poi esperire il tentativo di conciliazione.

Se i coniugi restano fermi nella decisione di separarsi consensualmente, il Presidente verbalizza tale volontà e le condizioni tra di loro concordate e rimette la causa al Collegio per l’omologa dell’accordo.

Più precisamente, il Tribunale in camera di consiglio, se ritiene che le condizioni di separazione consensuale concordate tra i coniugi siano legittime e conformi all’interesse dei figli, avuto il parere positivo del Pubblico Ministero, emette il cosiddetto decreto di omologazione, che attribuisce efficacia all’accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi.

La cancelleria trasmetterà poi il decreto di omologa della separazione consensuale all’Ufficio dello Stato Civile competente per l’annotazione a margine dell’ato di matrimonio.

Qualora, invece, il Tribunale ritenga che le condizioni pattuite per la separazione consensuale dai coniugi non siano conformi alla legge o contrastino con l’interesse dei figli, indica alle parti le modifiche da apportare.

Se queste modifiche non vengono recepite, il Tribunale può rifiutare l’omologazione dell’accordo di separazione consensuale.

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Video separazione consensuale - parte 2:



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