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Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Si definiscono abusi e molestie in ambito familiare quelle forme di violenza domestica nelle quali vi sia un comportamento abusante di uno o entrambi i compagni in una relazione intima di coppia, quali il matrimonio e la coabitazione, oppure verso i minori. 

Il comportamento abusante può comprendere l'abuso sessuale, l'aggressione fisica, le minacce di aggressione, l'intimidazione, il controllo, la violenza psicologica, la privazione economica.

La Legge 2 aprile 2001 n. 154 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto degliordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e ter codice civile - link), ossia provvedimenti di natura cautelare che il giudice prende quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

L'autore delle condotte pregiudizievoli può essere un coniuge o convivente more uxorio nei confronti dell'altro, oppure un genitore verso i figli.

Di regola la condotta stigmatizzata si sostanzia in più azioni ravvicinate nel tempo e dirette consapevolmente a ledere i beni tutelati (l'integrità fisica o morale ovvero la libertà dell'altro coniuge o convivente).

L'emissione degli ordini di protezione è richiesta dalla vittima al tribunale civile, che provvede in composizione monocratica, in camera di consiglio, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Contro il provvedimento del giudice che accoglie o rigetta l'istanza è ammesso reclamo al tribunale.

Con gli ordini di protezione il giudice ordina al convivente, reo della condotta pregiudizievole, la cessazione di questa e l'allontanamento dalla casa familiare.

Quali provvedimenti accessori il giudice può:

- prescrivere all'autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;

- chiedere l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;

- disporre il versamento periodico di un assegno a favore dei soggetti conviventi che, per effetto dell'allontanamento del reo dalla casa familiare, si trovano prive di mezzi adeguati di sostentamento.

L'ordine di protezione ha efficacia per un anno dal giorno in cui gli viene data esecuzione e può essere prorogato, su istanza di parte, soltanto per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.



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