Filiazione legittima naturale
Due recentissime novelle legislative, la legge n. 219/2012 (link) e il Decreto Legislativo n. 154/2013 (link), hanno attuato una vera e propria rivoluzione nell’ambito della disciplina del rapporto di filiazione.
Non esiste più, infatti, la storica distinzione – lessicale e soprattutto giuridica - tra figli legittimi (nati da genitori uniti in matrimonio), naturali (nati da genitori non legati tra loro dal vincolo matrimoniale), legittimati (ovvero naturali i cui genitori si sono successivamente uniti in matrimonio) e adottivi (legati ai genitori adottanti da un vincolo giuridico, ma non biologico): la riforma ha conseguentemente attribuito ai figli, comunque concepiti, la stessa condizione giuridica, attraverso la riformulazione dell'art. 315 c.c. (il cui testo è ora "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico").
In attuazione del menzionato principio dell'unicità dello stato di figlio, la normativa codicistica relativa alla responsabilità genitoriale e al corpus dei diritti e doveri dei figli è stata raggruppata in un unico titolo, il IX del codice civile (art. 315-342 ter - link), titolo contenente la disciplina sia della fase cosiddetta fisiologica del rapporto genitoriale sia di quella patologica di dissoluzione del legame coniugale o di fatto tra i genitori.
Per meglio comprendere la portata e il significato delle nuove norme, basti dire che entrambi i genitori hanno ora sempre pari responsabilità genitoriale sui figli e la esercitano di comune accordo (art. 316 c.c. - link): questo principio si applica sia quando i genitori stanno insieme sia dopo che si sono separati, di qualunque tipo fosse il legame che li univa in precedenza. Afferma, infatti, l’art. 337 ter del codice civile: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Oggi è il solo tribunale ordinario ad avere competenza per l’emissione dei provvedimenti in materia di affidamento e collocamento dei figli, misura del contributo da prestare per il loro mantenimento e assegnazione della casa coniugale, sia in caso di separazione e divorzio sia nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c. – link).