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Divisione ereditaria e Successioni

Nell'ambito del diritto successorio, la successione a causa di morte (mortis causa) è l'istituto giuridico che regola le modalità in cui uno o più soggetti (gli eredi) subentrano al defunto nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali. 

divisione ereditaria 

Il trasferimento del patrimonio per causa di morte, come disciplinato dal codice civile, può avvenire per successione legittima o per successione testamentaria.

Legittima è la successione regolata esclusivamente dalla legge, che in assenza di disposizioni testamentarie prevede dettagliatamente a chi e in che misura debba essere trasferito il patrimonio ereditario; testamentaria, invece, è la successione regolata in tutto o in parte dalla volontà del defunto.

La successione, quindi, è testamentaria quando gli eredi e i legatari sono stati individuati dal de cuius quando era ancora in vita, mediante un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento; è, invece, legittima (o ab intestato) quando, in mancanza di testamento lasciato dal de cuius, gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone che intrattenevano con il defunto i più stretti rapporti di parentela (moglie, figli, genitori, fratelli).

In entrambi i casi, eredi sono coloro che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del defunto (de cuius), mentre legatari sono invece coloro che subentrano nella titolarità di singoli diritti, reali o di credito, facenti parte della massa ereditaria. 

A differenza degli eredi, i legatari possono essere istituiti solo mediante testamento e la disposizione testamentaria che li riguarda prende il nome di legato

Nel nostro ordinamento, la libertà di disporre per testamento del proprio patrimonio è limitata dall'esistenza di una cosiddetta quota di riserva, o quota di legittima, di cui non possono essere privati il coniuge, i discendenti e gli ascendenti.

Questi ultimi, che prendono il nome di legittimari, hanno sempre diritto ad una determinata quota del patrimonio del defunto, anche nell'ipotesi in cui, nel testamento, il loro dante causa li abbia esclusi o abbia loro riservato delle quote inferiori a quelle di legittima, individuate dalla legge. 

 

divisione ereditaria 

Chiamati all'eredità sono coloro che, in base alla legge o al testamento, hanno il diritto di succedere nel patrimonio del defunto, quando, al momento della sua morte, si apre la successione ereditaria.

Il chiamato all’eredità, tuttavia, non è ancora erede, perché potrebbe sia accettare l’eredità sia rinunziarvi.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.): è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità dichiara di accettarla oppure assume il titolo di erede; è, invece, tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Il diritto di accettare l'eredità o di rinunziarvi si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).

                                                                     

Nel nostro ordinamento giuridico vige, poi, il divieto assoluto dei patti successori(art. 458 c.c. – link), ossia della stipula di convenzioni con le quali un soggetto ancora in vita attribuisce ad un altro la qualità di suo erede o di legatario a fronte di un corrispettivo o altra utilità, ovvero si obbliga nei confronti di questo a formulare il proprio testamento in un determinato modo o si impegna a non revocare un testamento già fatto. 

Il senso di questo divieto è strettamente connesso alla natura del testamento, che dev’essere espressione di una volontà libera e totalmente priva di condizionamenti.

 

Sempre in riferimento a entrambi i tipi di successione – legittima o testamentaria – opera, inoltre, l'istituto dell'indegnità, che colpisce coloro che hanno arrecato gravi offese alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento (art. 463 c.c. – link): questi ultimi non possono essere suoi eredi o legatari e se hanno già preso possesso dell’eredità prima della dichiarazione giudiziale d’indegnità debbono restituirla insieme ai suoi frutti.

Opera indipendentemente dalla volontà del defunto, rispondendo ad un'esigenza di interesse pubblico. 

 

Quando un patrimonio viene trasferito mortis causa a più eredi, esso costituisce una massa giuridicamente indistinta e ciascun erede è titolare di una quota ideale di ciascun bene facente parte della massa: occorre, quindi, dopo l’accettazione dell’eredità, che il patrimonio venga diviso tra i vari eredi e che ciascuno diventi proprietario di singoli beni individuati.

La divisione ereditaria è, appunto, lo strumento giuridico che serve a sciogliere la comunione ereditaria (art. 713 c.c. – link).

Quest'ultima ha come oggetto l'intero patrimonio del defunto, rappresentato da beni e da crediti, al netto dei debiti; la divisione ereditaria ha, appunto, l'obiettivo di sostituire alla cointestazione pro quota per ognuno dei partecipanti alla comunione ereditaria, l'intestazione in via esclusiva in capo a ciascun erede di singoli diritti, in proporzione della quota che gli spettava durante lo stato di comunione.

La divisione ereditaria ha effetto retroattivo, nel senso che ciascun condividente viene considerato unico ed immediato successore dei beni costituenti la sua quota sin dal momento dell'apertura della successione. 

La divisione ereditaria può essere raggiunta per via contrattuale, giudiziale o per testamento.

E' contrattuale quando è frutto di un accordo tra i coeredi, che viene poi trasfuso in un atto pubblico.

E' giudiziale quando è frutto di un procedimento giudiziario promosso da uno o più coeredi e si conclude o con un progetto di divisione predisposto dal giudice ed approvato dai coeredi oppure con una sentenza.

E', infine, effetto di un testamento quando in esso il testatore ha dettato delle disposizioni per la formazione delle porzioni o ha diviso i beni tra i suoi eredi.



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