Stalinking condominiale
Cos’è lo stalking e quali sono le sue principali caratteristiche?
Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. 23.02.2009 n. 11 (conv. in Legge 23.04.2009 n. 38) a far data dal 25 febbraio 2009 con lo scopo di colpire le reiterate condotte di minaccia o molestia poste in essere da un soggetto in danno di un altro e tali da determinare in quest’ultimo un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o, infine, una alterazione delle abitudini di vita. Nella realtà dei fatti, le ripetute minacce o molestie possono assumere la forma più diversa, ad esempio attraverso telefonate, sms, mail dal contenuto offensivo o intimidatorio o, ancora, lettere o biglietti lasciati sull’autovettura o sulla porta di casa della persona molestata.
Gli stalker, inoltre, sono soliti appostarsi nel luogo di lavoro, palestra, abitazione) o, ancora, seguire o spiare quest’ultima. Particolare importanza per le vittime di stalking assume il termine per la proposizione della querela che è raddoppiato rispetto a quello ordinariamente previsto. Pertanto, la persona che si ritiene vittima del reato in esame ha sei mesi di tempo dalla conoscenza del fatto – reato per poter sporgere querela. A ciò si aggiunga che ove il reato venga commesso in danno di minori o di una persona con disabilità ovvero da un soggetto già ammonito dal Questore, il reato diventa perseguibile d’ufficio.
Quando è ravvisabile il delitto di atti persecutori?
Affinché possa configurarsi il reato in esame è necessario e sufficiente che, in conseguenza delle reiterate condotte di minaccia o molestia - per la giurisprudenza bastano anche solo due condotte- si produca, alternativamente, uno dei tre effetti legislativamente previsti, ovvero: stato di ansia o paura, fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o l’alterazione delle abitudini di vita.
Che cosa si intende per stalking condominiale?
Il delitto di atti persecutori ha assunto anche forme diverse da quella “tradizionale” che, generalmente, si individua nell’uomo che molesta o minaccia una donna. Vero è, infatti, che il reato di stalking può interessare anche i rapporti di vicinato e di condominio. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 7.04.2011, n. 20895) che, ampliando i confini di tale reato, ha individuato la figura dello stalking condominiale giudicando “riduttiva la lettura della norma nel senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona”. In considerazione di ciò, non è necessario rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola persona offesa, ben potendo la minaccia dello stalker assumere una direzione collettiva e indiscriminata. In altri termini, il reato in esame è configurabile anche quando la vittima non è sempre lo stesso soggetto bensì persone diverse, quali i condomini di un palazzo, di volta in volta perseguitati dalle condotte moleste dello stalker.
Ad esempio, è ravvisabile stalking condominiale nelle condotte del condomino che chiude il vicino nell’ascensore o insegue la signora del quarto piano o, ancora, versa liquami o getta mozziconi di sigaretta nel terrazzo sottostante. Queste ed altre molestie o minacce poste in essere sempre dallo stesso condomino in danno degli altri possono integrare lo stalking condominiale.
Come tutelarsi dallo stalking?
Da ultimo vorrei fornire alcune indicazioni operative circa i mezzi che l’ordinamento appresta per tutelarsi dallo stalking. Innanzitutto, si segnala l’ammonimento da parte del Questore; strumento con funzione preventiva con cui l’Autorità di pubblica sicurezza, nella persona del Questore, invita lo stalker ad astenersi dal continuare a tenere comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Ove il soggetto ammonito perseveri nei propri atti persecutori, non astenendosi dai comportamenti che pongono la vittima in uno stato di ansia e paura, non sarà più necessaria la querela della persona offesa, in quanto il reato di stalking diventerà procedibile d’ufficio e la pena sarà aumentata. Infine, ove la situazione necessiti di un intervento immediato al fine di scongiurare conseguenze gravi ed irreparabili, la vittima, dopo aver presentato querela, potrà chiedere al giudice di adottare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dell’obbligo di mantenere dagli stessi una determinata distanza.