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Casa coniugale: uno dei coniugi può venderla all'insaputa dell'altro?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione che, se può sembrare banale, in realtà è davvero molto interessante.

Oggi parliamo di casa coniugale e, in particolare, della possibilità per il coniuge esclusivo proprietario dell’immobile, di venderlo all’insaputa dell’altro, magari per evitarne l’assegnazione a quest’ultimo in un futuro procedimento di separazione coniugale.

Normalmente, il proprietario esclusivo di un immobile può decidere liberamente di venderlo senza la necessità di ottenere il consenso di altri soggetti, compreso il coniuge.

Occorre tuttavia prestare attenzione al momento ed al contesto in cui la vendita viene pensata ed effettuata.

Pensiamo, ad esempio, proprio all’ipotesi in cui la vendita avvenga nelle imminenze di un giudizio di separazione nel quale, come sappiamo, la casa coniugale potrebbe essere assegnata al coniuge non proprietario affinché vi viva con i figli minori.

La Cassazione si è pronunciata al riguardo affermando che, in tal caso, anche in assenza di un provvedimento di assegnazione, potrebbe riconoscersi un’ipotesi di abuso del diritto, per tale intendendosi il fatto di porre in essere una condotta lecita ma per perseguire obiettivi diversi da quelli per cui il legislatore ha previsto l’esercizio di quel diritto.

Occorre infatti evidenziare che, sottesa alla vendita posta in essere in queste circostanze, vi è un chiaro intento elusivo della previsione codicistica per cui la casa coniugale, nell’esclusivo interesse dei figli minori, venga assegnata al coniuge affidatario degli stessi.

Ma cosa può fare il coniuge che si vede “sottrarre” l’immobile?

Nel caso in cui la vendita venga effettivamente realizzata e sia dimostrabile e chiaro il carattere elusivo della stessa, il coniuge interessato potrà comunque far valere i propri diritti chiedendo che venga comunque disposta l’assegnazione – nel qual caso, il soggetto acquirente dovrà, per così dire, “sopportare” la presenza dell’assegnatario – ovvero chiedere il risarcimento dei danni.

E se, invece, il proprietario vende l’immobile dopo che questo è stato assegnato all’altro coniuge?

Anche in questo caso, la vendita è possibile, ma è opportuno tenere a mente che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi per 9 anni dalla data di assegnazione (ovvero anche per più di 9 anni nel caso in cui il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto).

Ciò significa che l’acquirente che era a conoscenza dell’avvenuta assegnazione, per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato dovrà attendere la revoca o la cessazione del provvedimento ovvero, se intende chiederne il rilascio, dovrà intraprendere un’apposita azione di accertamento al fine di accertare, per l’appunto, che non sussistono più i presupposti perché l’immobile rimanga assegnato a quel soggetto.

 

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

 

AVV. FULVIA FOIS

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