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Donazione tra coniugi: quando può essere revocata?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema molto interessante, ovvero la donazione tra coniugi.

Ciascun coniuge, nel rispetto delle regole previste dal Codice Civile in materia di donazioni, può donare all’altro beni mobili, immobili o somme di denaro.

Una volta effettuata l’operazione, può però accadere che i rapporti tra coniugi, per i più svariati motivi, si deteriorino al punto tale che il donante, ricordandosi dell’atto di liberalità fatto in passato, arriva a pensare di revocarlo e, dunque, di chiedere la restituzione del bene o della somma di denaro.

Viene dunque da chiedersi se, quando e in che modo la donazione di un bene o di una somma di denaro da un coniuge all’altro può essere revocata.

Normalmente il Codice Civile prevede che la donazione può essere revocata per mutuo dissenso, sopravvenienza di figli del donante o ingratitudine del donatario.

Il mutuo dissenso si ha quando le parti decidono di comune accordo di risolvere retroattivamente, in tutto o in parte, la donazione.

In questo modo, il bene oggetto della donazione torna a far parte del patrimonio del donante, con la conseguenza che la donazione viene retroattivamente privata di effetti.

La revoca per mutuo dissenso deve avvenire nelle stesse forme previste per la donazione: questo significa, ad esempio, che se oggetto di donazione era un bene immobile – elemento che rende necessaria la presenza di un Notaio – anche la revoca dovrà avvenire con le stesse formalità e dunque alla presenza di un Notaio.

Oltre a ciò, motivo di revoca della donazione può essere la sopravvenienza di figli.

Infatti, se al momento della donazione il donante non aveva figli o discendenti o ignorava di averne, egli può chiedere la revoca della donazione stessa a seguito della nascita di un figlio o di un discendente, nel caso di adozione di un figlio minore d’età ovvero nel caso in cui abbia scoperto di avere un figlio o un discendente, ovvero abbia riconosciuto un figlio, entro il termine di 5 anni dal verificarsi dell’evento.

Ultimo, ma non certo meno importante, motivo di revoca è l’ingratitudine del donatario, termine che ricomprende una variegata gamma di condotte quali l’aver posto in essere condotte coincidenti con casi di indegnità a succedere, l’aver dolosamente provocato un grave danno al patrimonio del donante, l’aver indebitamente rifiutato di corrispondere gli alimenti al donante o l’aver commesso un’ingiuria grave nei suoi confronti.

La nozione di ingiuria grave è stata ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza che l’ha qualificata come il comportamento del donatario, reso palese ai terzi, che manifesti disistima nei confronti del donante ed irrispettosità della sua dignità.

Sulla scorta di ciò, è stato ritenuto qualificabile come ingiuria grave legittimante la revoca della donazione anche l’eventuale relazione extraconiugale del donatario.

Con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la revocazione per ingratitudine a seguito di adulterio, di un bene immobile che il donante aveva donato alla moglie.

Nel caso di specie, il donante aveva donato alla moglie un appartamento.

Solo qualche giorno dopo la donazione, tuttavia, l’uomo era venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale che la moglie intratteneva da tempo.

Non solo.

Proprio a fronte di tale relazione, la donna invitava il marito ad allontanarsi dall’immobile donato, nel quale la stessa continuava a vivere la propria relazione adulterina, nel frattempo divenuta di dominio pubblico.

Secondo i Giudici, il fatto che la donna abbia deciso di porre fine al matrimonio appena due giorni dopo la donazione, è sintomatico dell’assoluta mancanza di rispetto della dignità del donante, così come il fatto che la stessa abbia iniziato una convivenza con il nuovo compagno proprio all’interno dell’immobile donato viene valutato come offensivo del decoro del donante il quale, dunque, bene ha fatto a chiedere la revoca della donazione.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

AVV. FULVIA FOIS

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