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Omesso mantenimento? Ecco come agire

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento purtroppo molto conosciuto e diffuso ovvero il mancato versamento, da parte del genitore obbligato, dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Come ben sappiamo, ciascun genitore è tenuto a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli.

Questi obblighi permangono in capo a ciascun genitore anche a seguito della cessazione della convivenza o del rapporto di coniugio tra di essi.

Proprio per garantire l’adempimento dell’obbligo di mantenimento anche in caso di separazione, il nostro ordinamento prevede l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, per tale intendendosi una somma mensile – il cui importo può essere concordato tra le parti o stabilito da un Giudice – che, tendenzialmente, il genitore non collocatario della prole deve corrispondere in favore del genitore con cui i figli vivono e ciò al fine di garantire il loro sostegno economico.

Nonostante ciò, spesso accade che il genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, versi solo in parte la cifra dovuta o, peggio, ometta completamente di versarla.

Questa condotta, ovviamente, incide negativamente non solo sulla serenità familiare, ma anche e soprattutto sulla vita del genitore collocatario prevalente dei minori il quale, non potendo contare sull’assegno di mantenimento, deve provvedere da sé a garantire ai figli quanto necessario per l’espletamento delle loro attività e per il soddisfacimento dei loro bisogni quotidiani, eventualmente chiedendo l’ausilio di parenti e conoscenti.

La delicatezza degli interessi in gioco e i disagi che simili condotte possono apportare, hanno reso necessario prevedere un sistema di tutele, sia in sede civile che penale, per il genitore collocatario prevalente dei figli e ciò al fine di ottenere l’adempimento da parte dell’altro.

Per quanto attiene il profilo penale, il genitore interessato può presentare formale denuncia-querela nei confronti del genitore inadempiente per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall’art. 570 comma 2 n. 2 del Codice Penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.

E se il genitore obbligato sostiene di non aver potuto adempiere a causa della precarietà della propria situazione economica?

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli inadempimenti sanzionati dall'art. 570, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, non essendo sufficiente ad escludere la responsabilità penale per il predetto reato, la mera difficoltà economica o l’assenza di occupazione.

Dal punto di vista civile, invece, in caso di omesso mantenimento, il genitore interessato può chiedere al Tribunale di ordinare al cd. “terzo debitore”, ovvero al datore di lavoro del genitore obbligato, il versamento diretto di una quota dei redditi dello stesso.

Il decreto emesso dovrà poi essere notificato agli interessati e al terzo debitore entro 60 giorni e costituisce titolo esecutivo.

 

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

AVV. FULVIA FOIS

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