COSA SI PUO' FARE SE UN TESTAMENTO LEDE IN TUTTO O IN PARTE I DIRITTI DEL LEGITTIMARIO?
Il testatore può non sapere di dover destinare una quota consistente del suo patrimonio ai legittimari oppure può deliberatamente decidere di ignorare le norme di legge per ragioni personali.
In entrambi i casi accadrà che il testamento leda, in tutto o in parte, i diritti dei legittimari, i quali possono porvi rimedio attraverso un'azione giudiziale specifica, l'azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.): essa non annulla l'efficacia del testamento, ma tutte le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre vengono, appunto, ridotte in proporzione, fino a farle rientrare entro i limiti della quota medesima.
Può accadere anche che i legittimari decidano di non fare nulla e accettino le volontà del defunto, lasciando trascorrere il termine decennale previsto dalla legge per esperire l'azione di riduzione: in questo caso la volontà del testatore diverrà definitiva e non potrà più essere messa in discussione.
E' interessante osservare che il patrimonio ereditario su cui calcolare la quota non si compone soltanto di quanto era in proprietà del defunto al momento dell'apertura della successione (c.d. relictum), ma anche di tutto ciò che venne donato dal de cuius ai propri eredi o a terzi durante tutto l'arco della vita (c.d. donatum).