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Alienazione parentale: quando si configura?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio affrontare con voi un tema tanto delicato quanto attuale.

Purtroppo, molto spesso nell’ambito di separazioni e divorzi conflittuali, accade che la rabbia tra adulti trascendi confini della “coppia” andando a riverberarsi anche sui bambini, che diventano terreno di scontro anziché essere protetti.

Ecco allora che ci si può trovare di fronte ad un genitore che parla male dell’altro davanti ai figli, oppure a casi in cui un genitore impedisce i contatti tra l’ex e i figli creando così un progressivo distacco ed un deterioramento del loro rapporto che, spesso, è difficilmente recuperabile.

Tutto ciò rientra nella cosiddetta alienazione parentale, termine con cui si sta ad indicare un insieme di comportamenti messi in atto da un genitore (ma che possono essere compiuti anche da altri familiari) che portano il minore a rifiutare ingiustificatamente l’altro genitore.

Tra i comportamenti tipici che possono favorire l’alienazione troviamo, ad esempio, il parlare continuamente male dell’altro genitore davanti al figlio, attribuirgli colpe esagerate o inventate, ostacolare o boicottare gli incontri genitore/figliocoinvolgere il minore nelle questioni giudiziarie e di coppia, far sentire il bambino in dovere di “schierarsi” o di adottare la linea di pensiero del genitore con cui vive così da non deluderlo.

È evidente che tali condotte incidono negativamente e pesantemente sulla psiche del minore che non è libero di costruire il proprio rapporto con entrambi i genitori, ma viene condizionato da un clima di conflitto e costrizione che lo portano, con il tempo, a sviluppare un vero e proprio rifiuto radicale nei confronti dell’altro genitore, spesso accompagnato da una paura immotivata e una chiusura totale ai contatti, che non trovano spiegazione in comportamenti realmente violenti o gravemente inadeguati del genitore rifiutato.

Ma come viene accertata l’alienazione parentale? E, soprattutto, ci sono tutele per il genitore?

Sul punto è bene chiarire che la sussistenza di alienazione parentale va valutata caso per caso attraverso un attento esame della situazione e delle condizioni in cui si trova il minore coinvolto.

In tale prospettiva, il Giudice, se lo ritiene, può procedere all’audizione del minoree disporre consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per ricostruire la dinamica familiare e verificare il comportamento di entrambi i genitori.

Qualora gli esami rilevino un’effettiva alienazione parentale, il giudice può adottare misure anche molto incisive, ad esempio modificando l’affidamento o il collocamento del minore.

In casi particolarmente gravi può anche limitare o sospendere la responsabilità genitoriale del genitore responsabile o prevedere incontri genitore/figlio protetti o supportati da servizi sociali o specialisti.

Ma quindi cosa può fare, in concreto, il genitore che si trova ad essere oggetto di alienazione?

In primo luogo, il genitore coinvolto può chiedere supporto a professionisti al fine di verificare se le condotte poste in essere dall’altro genitore possano configurare o meno alienazione parentale.

Una volta effettuata la disamina del caso, sarà possibile valutare se segnalare al Tribunale eventuali comportamenti dell’altro genitore, in modo che possano essere giudicati nelle sedi opportune, con conseguente adozione dei provvedimenti necessari.

Come anticipato, nel caso in cui ci si trovasse effettivamente all’interno di un caso di alienazione parentale, si potrà richiedere al Giudice la modifica o l’integrazione dei provvedimenti sull’affidamento e sul collocamento, così come l’ammonimento dell’altro genitore e, se del caso, il risarcimento dei danni a favore proprio e del figlio.

COSA NE PENSO IO?

Il fenomeno dell’alienazione parentale ci porta a riflettere in merito alla piena consapevolezza che i genitori devono avere delle proprie responsabilità e del proprio dovere di protezione verso i figli. Affrontare per tempo le criticità, documentare le condotte e rivolgersi alle sedi competenti consente non solo di tutelare il genitore coinvolto, ma soprattutto di preservare il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, nel rispetto delle regole e degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

Avv. Fulvia Fois



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