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All’ex coniuge la casa coniugale, ma comincia una nuova convivenza. Si può revocare l’assegnazione?

All’ex coniuge la casa coniugale, ma comincia una nuova convivenza. Si può revocare l’assegnazione? 

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema di una coppia che si separa, e di una abitazione lasciata, in genere, ad una madre con figli minori. Cosa succede se poi in quella casa comincia una nuova relazione che porta al vivere insieme?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione su cui sussistono spesso molti dubbi, ed in relazione alla quale mi vengono fatte tante domande, ovvero la possibilità o meno per il coniuge assegnatario della casa coniugale, di intraprendere una nuova convivenza all’interno della stessa.

Come sappiamo, in caso di separazione, la casa coniugale verrà, salvo diverso accordo tra le parti, assegnata al coniuge convivente con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In questo modo, il genitore assegnatario diventa titolare di un diritto personale di godimento sull’abitazione.

Molti dubbi, però si possono porre circa la permanenza di questo diritto nell’ipotesi in cui il genitore assegnatario della casa coniugale decida di intraprendere, proprio all’interno di questa casa, una nuova convivenza more uxorio.

Sul punto, tuttavia, la Giurisprudenza ha affermato pacificamente che l’assegnazione al genitore collocatario dei figli minorenni della casa familiare viene determinata facendo esclusivo riferimento all’interesse della prole.

Sulla base di ciò, l’assegnazione della casa coniugale non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza more uxorio, proprio perché l’assegnazione è interdipendente all’interesse del minore e, quindi, del tutto svincolata dalla condotta del genitore assegnatario.

Pertanto, pare essere assolutamente legittima la convivenza instaurata dall’assegnatario della casa coniugale all’interno della stessa.

Ciò premesso, alcuni si sono chiesti se sia possibile, da parte dei proprietari della casa coniugale, chiedere al nuovo convivente un’indennità di occupazione senza titolo.

Anche in questo caso, però, la risposta deve intendersi negativamente.

In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’assegnazione della casa familiare è un diritto personale di godimento del tutto particolare che, dipendendo esclusivamente dall’interesse dei figli minori, si estingue soltanto a seguito di una pronuncia giudiziale di revoca per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione stessa, come ad esempio nel caso in cui il figlio non abiti più all’interno dell’abitazione.

In altre parole, fino a quando l’assegnazione della casa coniugale non viene revocata, è solo il coniuge assegnatario a decidere sulle modalità di godimento dell’immobile stesso, ivi compresa la possibilità di farci vivere un altro soggetto, con la conseguenza che il coniuge comproprietario non ha alcun diritto di escludere il convivente dell’ex dall’immobile o pretendere la corresponsione di un’indennità di occupazione da parte dello stesso.

Questa è rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

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Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.

La prossima domenica si celebra il Natale, auguro a tutti i lettori ed alle loro famiglie una meravigliosa giornata di festa.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Avv. Fulvia Fois



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