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Animale domestico ucciso o ferito a causa di altri, si può essere risarciti?

Animale domestico ucciso o ferito a causa di altri, si può essere risarciti?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il delicato tema delle lesioni agli amati amici a quattro zampe dell'uomo, ma non solo

Care lettrici e cari lettori,

la rubrica di questa settimana tratta di un tema molto delicato, di cui tuttavia si è cominciato a discutere molto distrattamente soltanto negli ultimi anni: sto parlando del risarcimento dei danni per la perdita del proprio animale domestico o per le lesioni subite da quest’ultimo a causa di terzi.

La morte del proprio amico a quattro zampe è sempre un evento drammatico e destabilizzante, che lascia un vuoto incolmabile nell’individuo, ma cosa prevede la legge al riguardo? Cerchiamo di fare luce sul punto. Innanzitutto è opportuno precisare che esistono due macro-categorie di danni riconosciute dalla legge.

La prima macro-categoria riguarda il danno economico, per tale intendendosi le spese sostenute dal proprietario dell’animale, quali ad esempio le spese di soccorso e ricovero, le cure veterinarie resesi necessarie ma anche il prezzo originariamente pagato per l’acquisto di un cucciolo di razza.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il danno patrimoniale sia sempre risarcibile purché ne venga fornita apposita prova (esibendo le relative fatture) e purché lo stesso sia conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso: pensiamo al ricovero presso una clinica veterinaria a seguito dell’investimento del nostro cane da parte di un’automobile.

Occorre però fare una precisazione: ai sensi dell’art. 1227 comma 2 del Codice Civile, non potrà essere risarcito il danno che il proprietario dell’animale avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ad esempiotenendo al guinzaglio il proprio cane. Oltre all’aspetto prettamente economico, la giurisprudenza ha nel tempo riconosciuto spazio ed importanza anche alla componente affettiva, sancendo la risarcibilità anche del danno morale, corrispondente alla sofferenza psicofisica patita da un soggetto in conseguenza di un evento dannoso quale può essere la perdita dell’animale.

Ed è proprio con riguardo a questa tipologia di danno che si pongono delle problematiche.

La giurisprudenza ha infatti sancito la risarcibilità del danno non patrimoniale qualora la morte dell’animale sia stata cagionata intenzionalmente da un terzo, integrando così una fattispecie di reato, come ad esempio nel caso in cui l’animale d’affezione sia stato volontariamente ucciso attraverso la somministrazione di bocconcini avvelenate.

Da ciò emerge che, allo stato dei fatti, il danno morale può essere risarcito soltanto in caso di morte o lesione dell’animale derivante dall’altrui condotta dolosa, come avviene ad esempio al ricorrere del reato di uccisione di animali ex art. 554 bis c.p. o di maltrattamento di animali ex art. 554 ter c.p..

Parrebbero invece escluse e prive di tutela le ipotesi in cui il decesso o le lesioni siano avvenute per colpa o per negligenza altrui, come nel caso in cui l’animale perisca dopo essere stato inavvertitamente investito da un’auto.

COSA NE PENSO IO?

Da quanto abbiamo detto è chiaro che c’è ancora tanto da fare ed è ancora lontano il giorno in cui i nostri amici a quattro zampe, che per noi ormai sono come membri della famiglia, verranno riconosciuti e tutelati in quanto tali.

In attesa di nuovi interventi sia da parte del legislatore che della giurisprudenza non possiamo far altro che cercare di amarli e proteggerli quanto più possibile, anche se sarà sempre poco rispetto all’affetto incondizionato che ci danno loro.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Avv. Fulvia Fois



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