VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Assegno di mantenimento: bisogna dichiarlo ai fini Irpef?

Assegno di mantenimento: bisogna dichiarlo ai fini Irpef?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema della dichiarazione dei redditi per il coniuge che percepisce l'assegno

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento in merito al quale mi vengono fatte davvero molte domande: sto parlando della tassazione dell’assegno di mantenimento.

Come ben sappiamo, può accadere che a seguito di separazione o divorzio, una parte della coppia sia tenuta a versare un assegno al coniuge che non dispone di redditi propri.

Questa somma può essere corrisposta mensilmente dal coniuge obbligato o, in caso di accordo tra le parti, in un’unica soluzione. Da tali modalità di erogazione, la cui scelta è lasciata alla libera determinazione delle parti, discendono diverse conseguenze.

È infatti essenziale chiarire che il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento o divorzile mensilmente è tenuto a dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi: l’assegno, infatti, concorre alla formazione di reddito imponibile Irpef, in quanto tale soggetto a tassazione.

Questo, invece, non è necessario qualora l’assegno sia versato una tantum in un’unica soluzione: in questo caso, infatti, la somma versata non rileva dal punto di vista fiscale, nemmeno se per il pagamento della stessa sono state previste più rate.

E se il coniuge, lungi dal rispettare i provvedimenti, non versa regolarmente quanto dovuto? In questi casi, ad essere tassati saranno solamente gli assegni effettivamente percepiti dal dichiarante

La tassabilità ai fini Irpef dell’assegno di mantenimento implica anche la deducibilità dello stesso per il coniuge obbligato.

Dobbiamo infatti sapere che l’importo corrisposto al coniuge a titolo di assegno di mantenimento è deducibile dal reddito Irpef: ciò significa che chi versa l’assegno ha diritto ad una riduzione del carico fiscale e quindi dell’imponibile, proporzionalmente al proprio reddito.

Ne deriva che il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento che voglia godere delle deduzioni previste dalla legge, dovrà riportare gli importi versati nella propria dichiarazione dei redditi.

Ed è proprio da questa dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate potrebbe partire per individuare, attraverso un controllo incrociato, percettori del mantenimento per così dire “smemorati” che non hanno dichiarato alcunché.

Ma cosa accade se, nel corso degli anni, non ho mai dichiarato nulla?

L’omessa dichiarazione dell’assegno di mantenimento configura un illecito tributario dal quale possono derivare conseguenze economiche e l’inizio di operazioni di riscossione delle imposte sui redditi non dichiarati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Va comunque precisato che non tutte le omesse dichiarazioni danno origine ad un illecito tributario.

Ad esempio, può accadere che il beneficiario dell’assegno di mantenimento percepisca un reddito complessivo talmente basso da essere escluso dall’obbligo di tassazione, con la conseguenza che anche le somme percepite a titolo di mantenimento non sarebbero state tassate, ancorché indicate nella dichiarazione dei redditi.

Ma anche chi percepisce unicamente l’assegno per i figli deve dichiararlo nel 730?

No, diversamente da quanto accade per l’assegno in favore del coniuge, l’assegno di mantenimento per i figli non rileva ai fini Irpef né per quanto riguarda la detrazione d’imposta, né per quanto riguarda la deduzione.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Avv. Fulvia Fois

 



* campi obbligatori