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Assegno di mantenimento in caso di convivenza: quali rapporti?

Assegno di mantenimento in caso di convivenza: quali rapporti?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sostiene che bisogna esaminare attentamente il singolo caso concreto, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche della convivenza intercorsa tra le parti

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlarvi di una questione davvero molto interessante e particolare, che vede intersecarsi due temi cardine della giurisprudenza di oggi, ovvero la convivenza e l’assegno di mantenimento, con particolare riferimento ai rapporti tra di essi intercorrenti e alla rilevanza dell’uno rispetto all’altro. Il rapporto tra i due istituti è da sempre molto dibattuto e ciò a fronte del parallelismo intercorrente tra i rispettivi ambiti di applicazione.

Occorre infatti ricordare che l’assegno di mantenimento è una somma di denaro riconosciuta, nell’ambito di una separazione o di un divorzio, al coniuge economicamente più debole affinché possa provvedere al proprio sostentamento conformemente al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. Tale circostanza è stata sino ad ora sufficiente ad escludere qualsiasi possibile estensione dell’istituto anche all’ipotesi di cessazione della convivenza di fatto.

Va infatti evidenziato come, nell’ipotesi di crisi della coppia non sposata, non vi sarà alcun diritto del convivente economicamente più debole a percepire un contributo mensile a titolo di assegno di mantenimento. Questo, tuttavia, non significa che non vi sia alcun diritto dell’ex a chiedere e a vedersi riconosciute delle somme di denaro.

Va infatti evidenziato che, in caso di convivenza, la legge prevede che se una delle parti si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso, allora questi avrà diritto a percepire gli alimenti.

Trattasi di contributo economico avente natura ben diversa dal mantenimento, per il cui riconoscimento, invece, non è richiesta la sussistenza dello stato di bisogno del richiedente. Ma non è tutto.

Anche se, come detto, la legge non prevede il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in ambito di convivenza di fatto, vi è una particolarità.

È infatti stabilito che i conviventi di fatto possono prevedere autonomamente, in caso di cessazione del rapporto, la corresponsione di un assegno di mantenimento di uno in favore dell’altro. Questo è possibile grazie al cd. patto – o contratto – di convivenza.

Si tratta di un vero e proprio contratto in cui i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali del proprio nucleo familiare (LEGGI ARTICOLO), cosa che può accadere anche in vista di una futura eventuale crisi – prevedendo, ad esempio, il diritto di uno di loro a percepire un assegno di mantenimento.

Ad ogni modo, a parte quanto appena detto, vi è un caso in cui la convivenza di fatto l’assegno di mantenimento legislativamente previsto in favore di un coniuge entrano in contatto tra loro.

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti sancito che nel caso in cui la coppia “scoppiata” abbia convissuto prima di convolare a nozze allora, al fine della determinazione dell’ammontare dell’assegno da riconoscersi in favore di uno dei coniugi, deve necessariamente essere considerato anche il periodo di convivenza prematrimoniale – purché sia stata connotata da stabilità e continuità – soprattutto quando, proprio nel corso della stessa, l’embrionale nucleo familiare abbia assunto le proprie caratteristiche distintive tra le quali rientra, ad esempio, le decisione congiunta a che la donna rinunci alla propria carriera per occuparsi dell’accudimento dei figli.

COSA NE PENSO IO?

Credo che la pronuncia delle Sezioni Unite sia assolutamente da condividere ed appoggiare appieno, ferma restando la necessità di esaminare attentamente il singolo caso concreto, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche della convivenza intercorsa tra le parti prima del matrimonio.

Diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di estromettere aprioristicamente, e dunque non considerare, elementi che invece risultano essere essenziali al fine di una corretta valutazione in ordine al riconoscimento e alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Avv. Fulvia Fois

 



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