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Astio tra moglie e marito: i figli vengono tutelati dal coordinatore genitoriale

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Astio tra moglie e marito, i figli sono tutelati dal coordinatore genitoriale

L'avvocato Fulvia Fois, esperto di diritto di famiglia, presenta il coordinatore genitoriale, figura istituita dall'ordinamento per evitare che gli interessi dei minori vengano soffocati dalla lite tra i genitori

Care lettrici e cari lettori, 
questa settimana voglio parlarvi di un tema che, nonostante riguardi davvero tantissime realtà familiari, rimane ancora molto oscuro.

Sto parlando di tutte quelle famiglie in cui, a seguito della fine di una convivenza, di un matrimonio e magari anche dopo la stessa separazione o divorzio, i genitori non sono in grado di collaborare – o anche solo di comunicare - tra loro e, di conseguenza, perdono di vista il primario diritto dei propri figli alla bigenitorialità e quindi a consentire loro uno sviluppo evolutivo completo.

Per evitare che gli interessi dei minori vengano soffocati dall’astio tra i genitori, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura del coordinatore genitoriale.

Trattasi di un professionista privato o un operatore dei servizi sociali - ovvero un soggetto terzo e imparziale - che prendendo come unico obiettivo il benessere psicofisico dei figli minori, aiuta i genitori (in sede di separazione o divorzio, ma anche nel periodo successivo) a collaborare tra loro, appianando i contrasti e la conflittualità tra di essi esistente, che spesso può essere deleteria per lo sviluppo evolutivo dei figli.

Lo scopo principale del coordinatore genitoriale, dunque, è quello di risolvere il conflitto tra i genitori fuori dal processo, implementando e facendo rispettare le decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria sulla base dei bisogni effettivi dei figli della coppia. In particolare, questa figura potrà, previo consenso dei genitori, suggerire soluzioni, fare raccomandazioni o, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nei confronti dei figli.

Ad esempio, il coordinatore genitoriale potrà monitorare, intervenire e suggerire i genitori nelle scelte relative alle attività sportive, ricreative e ludiche dei minori (catechismo, lezioni di recupero…) o che riguardano la salute degli stessi (vaccinazioni, diete, visite specialistiche…) ma potrà anche intervenire per garantire una buona gestione delle incombenze scolastiche come gli incontri scuola/famiglia.

Il coordinatore, facendo l’equilibrista tra la psicologia e il diritto, svolge una vera e propria funzione di rieducazione dei genitori, portandoli a riflettere e a concentrarsi sullo sviluppo dei propri figli e sulle future ripercussioni negative che i conflitti familiari possono avere sugli stessi, ben potendo, tuttavia, adottare decisioni in prima persona qualora i genitori non riescano a decidere o non ne siano in grado.

Il coordinatore potrà essere nominato direttamente dalle parti – o su istanza dei rispettivi Avvocati – con il conferimento di apposito mandato, oppure potrà essere nominato direttamente dal Giudice.

Ma una volta nominato, come verrà attuata in concreto l’opera di “rinsavimento” genitoriale?

Innanzitutto, il professionista, dopo aver individuato i punti di attrito tra i genitori, redigerà un vero e proprio piano genitoriale, ovvero un programma volto a disciplinare o a far rispettare il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli.

Successivamente, il coordinatore vigilerà sul rispetto del suddetto piano, informando periodicamente il Giudice degli eventuali progressi attraverso relazioni informative e segnalando immediatamente eventuali pericoli per il minore che rendano necessario un intervento giudiziale immediato.

Nonostante il “parenting coordinator” sia diffusissimo oltreoceano sin dagli anni ’90, in Italia la figura del coordinatore genitoriale, fatica ad affermarsi e ad essere considerata come un valido metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

Purtroppo ad oggi manca una normativa ad hoc, volta a disciplinare dettagliatamente le attività, i compiti, i limiti ed anche i compensi di questa nuova figura. Tra gli aspetti più problematici, infatti, c’è proprio l’individuazione di chi, tra il Tribunale e i genitori interessati, sia tenuto a retribuire il professionista per l’attività svolta.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non sembra essere d’aiuto dal momento che, a fronte di pronunce di liquidazione giudiziale dei compensi del coordinatore, molti Giudici hanno demandato alle parti la determinazione di suddetti compensi.

È evidente, dunque, come sia assolutamente necessario un intervento normativo al riguardo.

È importante che venga profuso un maggior impegno, non solo da parte del legislatore ma anche e soprattutto da parte dei diretti interessati, ovvero i genitori: i vostri figli sono la cosa più preziosa che avete, non lasciate che l’istinto di ferire e punire il vostro ex partner finisca per fare del male soltanto ai vostri bambini.

Se avete delle domande o volete suggerirmi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.

                                                                                                                                                                        Avvocato FULVIA FOIS



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