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Autovelox e ricorsi: facciamo chiarezza

Autovelox e ricorsi: facciamo chiarezza

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sui malintesi e le interpretazioni sugli apparecchi per il rilevamento della velocità omologati e/o autorizzati

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero particolare ed interessante che sta facendo molto discutere, non senza malintesi e cattive interpretazioni che credo sia opportuno correggere.

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di vedersi recapitare a casa una lettera poco simpatica dopo essere stati “beccati” da un autovelox per aver superato il limite di velocità previsto.

Nella maggior parte dei casi, il malcapitato avrà pensato di non pagare la sanzione ritenendola ingiusta o, addirittura, di impugnare la sanzione per chiederne l’annullamento.

Questo, in effetti, è quello che ha fatto un automobilista del trevigiano che, dopo aver ricevuto una sanzione per aver superato di pochi km/h il limite di velocità vigente, ha deciso di impugnare la sanzione ritenendola irregolare in quanto comminata da un autovelox non omologato ma soltanto autorizzato.

La vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione che, con una pronuncia destinata a fare la storia, ha dato ragione al ricorrente, sancendo che la sanzione era da ritenersi assolutamente irregolare, provenendo da un sistema di rilevamento della velocità soltanto autorizzato e non anche omologato.

La notizia di questa pronuncia ha dato il via ad una folle corsa al ricorso: centinaia di utenti della strada hanno infatti pensato di impugnare i verbali ricevuti, sicuri di poterli vedere annullare e di non dover pagare nulla.

Ma è davvero così? Facciamo chiarezza.

Innanzitutto, è bene chiarire la sostanziale differenza tra autorizzazione ed omologazione.

Mentre l’autorizzazione riguarda sostanzialmente l’installazione dell’autovelox, l’omologazione è una certificazione che concerne il rispetto da parte dell’apparecchio degli standard previsti per il suo corretto funzionamento.

Ciò premesso, affinché la sanzione possa dirsi regolarmente comminata, è necessario che la strumentazione sia dotata di entrambe le certificazioni.

Questo pone non pochi problemi se si considera che la stragrande maggioranza dei sistemi di rilevamento della velocità presenti in Italia sono stati sì autorizzati ma non anche omologati, con la conseguenza che – difettando uno dei requisiti necessari per la regolarità delle sanzioni – le multe dagli stessi derivanti ben potrebbero essere annullate previa impugnazione da parte del soggetto sanzionato e ciò purché non siano decorsi i termini per presentare ricorso e purché la sanzione non sia già stata pagata.

Essenziale, dunque, è leggere attentamente il verbale di contestazione o presentare un’istanza di accesso agli atti del Comune in cui il dispositivo è installato, così da verificare se l’apparecchio presenti o meno entrambe le attestazioni: qualora manchi l’indicazione del numero e della data del decreto di omologazione, e sempre che siano rispettati i requisiti del caso, sarà possibile presentare ricorso facendo attenzione a rispettare i termini previsti dalla legge.

COSA NE PENSO IO?

Credo che la pronuncia della Cassazione abbia creato un importante precedente, sicuramente destinato a far molto discutere.

Ciononostante, debbo rammentare che, come in ogni altro ambito della vita, prima di agire è importante non lasciarsi andare a generalizzazioni ma studiare attentamente il singolo caso concreto al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per una corretta ed efficace impugnazione.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Avv. Fulvia Fois

 



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